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Lo status di disoccupazione

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È un requisito fondamentale per il diritto al nuovo bonus assunzioni.

La legge n. 26/2019 (di conversione del dl n. 4/2019) ha dato una nuova definizione: la condizione della persona che non ha impiego (di ogni tipo, subordinato e/o autonomo), che ha prodotto la dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro (DID) e che ha, eventualmente, stipulato con il centro per impiego un «Patto di servizio» (tale patto definisce il percorso verso l’inserimento del lavoro e identifica misure e servizi idonei alla collocazione del disoccupato nel mercato del lavoro).

A decorrere dal 30 marzo 2019 (entrata in vigore della legge n. 26/2019) si considerano in stato di disoccupazione, inoltre, anche i «lavoratori» (cioè soggetti occupati), ma con reddito da lavoro, dipendente o autonomo, fino all’importo a cui corrisponde un’imposta Irpef lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali spettanti (in base all’ art. 13 del Tuir).

Tradotto in cifre, il reddito che non va superato è pari a 8.145 euro annui nel caso di lavoratori subordinati (dipendenti) e a 4.800 euro annui nel caso degli autonomi. Riassumendo, dal 30 marzo 2019 sono considerati in «stato di disoccupazione» i soggetti che rilasciano la Did (per attestare lo stato «involontario» di disoccupazione, dichiarando di essere immediatamente disponibili ad accettare una proposta di lavoro e/o eventuali corsi di formazione) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: non svolgono attività lavorativa, di qualunque tipo (subordinato e/o autonomo); svolgono attività lavorativa ma per un reddito, da lavoro dipendente o autonomo, il cui importo non superi, rispettivamente, 8.145 euro (per lavoro dipendente) e 4.000 euro (per quello autonomo).

Vale la pena precisare, infine, che ai fini della nuova definizione, rilevano i soli contratti di lavoro dipendente e le attività di lavoro autonomo iniziate dopo il 29 marzo 2019 (e non anche quelli vigenti alla data del 30 marzo 2019).

( Articolo “redazionale” pubblicato su “Italia Oggi Sette” )

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