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Trasmissione telematica dei corrispettivi: i chiarimenti delle Entrate

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Con la circolare 3/E/2020 di venerdì 21 febbraio, l’Agenzia delle entrate è intervenuta fornendo alcuni importanti chiarimenti in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Particolare rilievo assumono alcune precisazioni in materia di documento commerciale, il quale deve essere emesso in occasione dell’esecuzione dell’operazione e non nel momento di effettuazione della stessa ai fini Iva. Da ciò ne discende, dunque, che, in caso di prestazione di servizi, non assume rilievo il momento del pagamento, ma quello dell’ultimazione della prestazione, se precedente.

Restano ferme, tuttavia, le previsioni di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972, le quali continuano ovviamente ad individuare i momenti di esigibilità ai fini Iva. Da ciò ne discende, che, in caso di prestazione di servizi non pagata sarà necessario emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso.

Successivamente, al momento del pagamento, essendosi perfezionato il momento impositivo Iva, dovrà essere emesso un nuovo documento commerciale, richiamando gli elementi identificativi di quello precedente. In alternativa è comunque lasciata al contribuente la possibilità:

• di emettere fattura “immediata” ex articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, entro dodici giorni dall’effettuazione delle prestazioni ai fini Iva (tipicamente il pagamento);

• di emettere, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettiva effettuazione delle prestazioni ai fini Iva (tipicamente il pagamento), fattura “differita” ex articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972.

A diverse conclusioni deve invece giungersi, ovviamente, nell’ambito delle cessioni di beni. In questo caso, infatti, se al momento della cessione del bene il pagamento non è stato effettuato, occorrerà emettere un documento commerciale con l’evidenza dell’importo non riscosso. Al momento del pagamento, però, non sarà necessario emettere un nuovo documento commerciale, in quanto l’operazione si è già perfezionata ai fini Iva con la consegna: sarà quindi sufficiente, per l’esercente, documentare l’avvenuto pagamento mediante il rilascio di una semplice quietanza di pagamento o con un’annotazione sul documento commerciale già emesso.

La circolare è poi intervenuta per fornire chiarimenti in merito al credito d’imposta previsto per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti tecnologici idonei ad effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il credito d’imposta:

• spetta soltanto per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;

• riguarda l’acquisto/adattamento sia di modelli nuovi che usati, purché conformi alle norme vigenti in materia;

• spetta anche a coloro che utilizzano gli strumenti nuovi o adattati sostenendo la relativa spesa nel periodo indicato, ma divenendone proprietari solo in una fase successiva ed eventuale (si pensi, ad esempio, l’utilizzo in leasing),

• non spetta per coloro che acquistano i beni non per uso diretto ma per la successiva vendita (si pensi, nell’ambito dei contratti di leasing, al “lessor”, che non utilizza l’apparecchiatura per memorizzare e inviare i corrispettivi relativi alla propria attività, ma solo per la successiva locazione);

• è pari, per ogni strumento, al 50% della spesa (comprensiva di Iva nella misura in cui l’imposta non ha formato oggetto di detrazione) fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento;

• richiede il pagamento delle spese con strumenti tracciabili (bonifico, carte di debito e di credito, ecc.) di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018;

• è utilizzabile solo in compensazione e non può quindi essere ceduto né rimborsato;

• è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti ed è avvenuto il pagamento, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento.

( Articolo di Lucia Recchioni pubblicato su “Euroconference News”)

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