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Economia Flash – Notizie in breve

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  • Bonus cultura neo-diciottenni: modalità
  • Bonus nido 2020: come presentare le domande
  • Bonus bebè 2020 anche senza ISEE
  • Coronavirus: stop immediato adempimenti
  • Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”
  • Smart working, quarantena e Coronavirus

Bonus cultura neo-diciottenni: modalità

Entra in vigore il 5 marzo il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che stabilisce i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, il cosiddetto “bonus cultura”, che sarà concesso ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2019. I soggetti beneficiari dovranno registrarsi, usando le proprie credenziali, sulla piattaforma informatica dedicata, fino al 31 agosto 2020. La Carta sarà utilizzabile da parte dei beneficiari, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, per acquisti presso le strutture e gli esercizi inseriti in un apposito elenco, consultabile sulla stessa piattaforma informatica.

Bonus nido 2020: come presentare le domande

Via libera alle domande per il bonus nido per il 2020. Il contributo, fino a 3 mila euro e modulato in base al valore dell’ISEE minorenni, è erogato dall’INPS a rimborso delle spese sostenute per le rette dell’asilo nido dei figli o per l’assistenza presso la loro abitazione di bimbi fino a tre anni affetti da gravi patologie. Il bonus, a determinate condizioni, è riconosciuto anche in mancanza dell’ISEE o qualora lo stesso sia incompleto. Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel limite di spesa complessivo di 520 milioni di euro.

Bonus bebè 2020 anche senza ISEE

L’INPS fornisce chiarimenti in merito la bonus bebè per l’anno 2020. Il beneficio è stato esteso ad ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, prevedendo una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo. Nel documento di prassi, l’Istituto specifica la corretta gestione delle pratiche in caso di ISEE non rinnovato o con difformità e per la fattispecie di adozioni plurime o nascite gemellari.

Coronavirus: stop immediato adempimenti

Invii sospesi per comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione: le strutture dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione devono dare applicazione alle misure che dispongono lo stop di adempimenti e versamenti tributari, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, nei comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall’emergenza Coronavirus.

Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”

ll D.L. n. 162/2019 ha concluso l’iter parlamentare di conversione in legge con una fisionomia completamente stravolta rispetto alla versione originaria pubblicata in Gazzetta Ufficiale a fine dicembre. Infatti, durante la discussione parlamentare, il testo ha imbarcato moltissime modifiche. Sul versante fiscale, si segnalano le seguenti novità:

  • le modifiche alla disciplina della tassa automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente (art. 1, comma 8-bis);
  • lo slittamento al 2021 del nuovo canone unico comunale introdotto dalla legge di Bilancio 2020 che sostituisce l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 4, comma 3-quater);
  • la proroga al 1° gennaio 2021 dell’entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota di base per il calcolo dell’accisa sui sigari, introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (art. 4, commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies);
  • l’estensione ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi della riduzione dell’aliquota dal 15% al 10%, a regime, della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo (art. 4 commi 3-novies e 3-decies);
  • la proroga di un anno, e cioè a tutto il 2020, dell’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo con detrazione del 36%, il bonus verde (art. 10, comma 1)

Smart working, quarantena e Coronavirus

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro affronta alcuni dubbi interpretativi e applicativi circa l’applicazione dello smart working per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in particolare nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria con riferimento ai lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato. I Consulenti specificano alcune modalità applicative del lavoro agile automatico e provvisorio e propongono anche un modello di autocertificazione informativa utile ad attestare come il rapporto di lavoro agile si riferisca ad un lavoratore appartenente ad una delle aree localizzate come a rischio contagio. Il lavoratore soggetto a “quarantena con sorveglianza attiva”, è da considerarsi sottoposto a un trattamento sanitario e perciò̀ la sua assenza è assumibile secondo la disciplina della malattia. Nessuna giustificazione invece, può̀ essere riconosciuta al lavoratore assente semplicemente perché “timoroso” del contagio, senza che ricorra alcuno dei presupposti clinici-normativi.

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