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“Super-bonus” integrativo per la riduzione del cuneo fiscale

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Dal 1° luglio 2020 il bonus “Renzi” sarà sostituito da un trattamento integrativo del reddito a condizione che il reddito complessivo non superi i 28.000 euro.

Se il reddito è superiore a quello della detrazione spettante per la sua produzione, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla forma-zione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. È introdotta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro per i redditi superiori a 28.000 euro ma non a 35.000, di importo pari a 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, di-minuito del reddito complessivo, e 7.000 euro; se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di 480 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

La Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 7) ha stanziato le risorse per il riconoscimento di una somma a favore dei lavoratori che concorra a ridurre il cuneo fiscale, ossia la differenza fra l’importo lordo della retribuzione e quanto risulta dal c.d. “netto in busta”, demandando ad un successivo provvedimento normativo l’attuazione di questa misura. La previsione è ora attuata dal decreto legge che contiene, appunto “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” (D.L. 5 febbraio 2020, n. 3) e che “spezza” il beneficio in due parti:

➢ la prima parte, riconosce dal 1° luglio 2020 ai percettori di redditi non superiori a 28.000 euro un trattamento integrativo al reddito di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e di 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021 (art. 1);

➢ la seconda parte, disciplina il beneficio per il solo anno 2020 e, a partire dal 1° luglio di detto anno e fino al 31 dicembre, istituisce una ulteriore detrazione di imposta rapportata al periodo di lavoro e così articolata (art. 2):

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Soggetti interessati

Possono fruire delle misure di cui sopra:

➢ i titolari di reddito di lavoro dipendente, con esclusione dei percettori di pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati;

➢ i titolari dei seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

a) compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

d) c-bis) somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita,

e) remunerazioni dei sacerdoti, nonché le congrue e i supplementi di congrua;

f) h-bis) prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito della previdenza complementare;

g) l) compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

La mensilizzazione

I datori di lavoro riconoscono il trattamento integrativo al reddito ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e in sede di conguaglio sono tenuti a verificare l’effettiva spettanza dello stesso:

➢ qualora in tale sede il trattamento integrativo si riveli non spettante, il relativo importo deve essere recuperato, tenendo però conto (almeno per l’anno 2020) dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione dal reddito prevista in caso di superamento dei 28.000 euro annui;

➢ qualora l’importo da recuperare superi 60 euro, è possibile provvedere alla trattenuta in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione nella quale è stato operato il conguaglio.

La base imponibile

Per la determinazione dell’integrazione al reddito e dell’ulteriore detrazione si tiene conto, nel reddito complessivo, anche della quota esente degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che rientrano in Italia (art. 44, comma 1, D.L. n. 78/2010) e della quota esente prevista dal regime di favore per i lavoratori impatriati (art. 6, D.Lgs. n. 147/2015).

Attenzione – Non rileva nel calcolo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

La compensazione

Mentre per i redditi superiori a 28.000 euro il riconoscimento della ulteriore detrazione segue le regole generali di calcolo del cedolino, il credito conseguente all’erogazione del trattamento integrativo richiede l’esposizione nel Mod. F24 e la compensazione con le somme indicate a debito. Ciò comporta, come già per il bonus “Renzi”, la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate, tramite un intermediario o utilizzando i programmi dell’Agenzia delle Entrate.

Decorrenza

Dal 1° luglio 2020 è abrogato il comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R., stante che il trattamento integrativo va a sostituire, implementandone l’importo, l’erogazione dei 960 euro annui. Le risorse così liberate vanno a confluire nel finanziamento previsto per le nuove misure, valutato in un fabbisogno di 7.458,03 milioni di euro per l’anno 2020, 13.532 milioni di euro per l’anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

( Articolo di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti)

“Super-bonus” integrativo per la riduzione del cuneo fiscale

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