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Industria 4.0: incentivi rimodulati e prorogati fino al 2022

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La bozza di Legge di Bilancio per l’anno 2021 proroga le agevolazioni per investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (Industria 4.0 e non) effettuati dalle imprese dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, aumentando anche la misura del credito d’imposta riconosciuto alle stesse.

Buone nuove anche per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo: non solo la misura agevolativa in scadenza a fine anno è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022, ma è stata innalzata anche la percentuale del credito spettante. Sempre fino al 31 dicembre 2022 è stato prorogato il riconoscimento del credito d’imposta per formazione 4.0., nonché è stata ampliata la categoria dei costi ammissibili allo stesso.

Premessa

La bozza di Legge di Bilancio per l’anno 2021 prevede che le imprese che effettuano gli investimenti in beni materiali e immateriali dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022 possano beneficiare di un credito di imposta maggiorato rispetto a quello previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019), credito, che nel caso di investimenti in beni Industria 4.0, potrà arrivare al 50% delle spese sostenute.

Inoltre, al fine di rendere permanenti o almeno triennali gli incentivi previsti per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni in scadenza a fine anno. Detto rinnovo è accompagnato dalla maggiorazione delle aliquote del credito spettante e delle soglie degli investimenti agevolabili. Viene prorogato fino al 2022 anche il credito d’imposta per formazione 4.0 e ampliate le spese ammissibili. Ma andiamo nel dettaglio e vediamo nel concreto cosa succede. Credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,

che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito, è riconosciuto un credito d’imposta la cui aliquota varia a seconda della tipologia di bene oggetto dell’investimento effettuato.

Soggetti esclusi

Sono escluse dall’agevolazione le imprese:

a. in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942, dal Codice di cui al D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali.

b. che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c. destinatarie di sanzioni interdittive, di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 (i.e. interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio).

Condizioni per l’accesso al credito

La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, ad eccezione dei beni:

  • indicati nell’art. 164 del TUIR (auto e mezzi di trasporto);
  • di quelli per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento con aliquote inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • indicati nell’Allegato n. 3 annesso alla Legge di Bilancio 2016 (i.e. le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale, ecc.);
  • gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e della depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Aliquota del credito d’imposta

1. Investimenti in beni materiali nuovi

Alle imprese e agli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi da quelli Industria 4.0 (di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016), nel limite massimo di spesa pari 2 milioni di euro viene riconosciuto un credito pari al:

a) 10% del costo, se l’investimento è effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, ma a condizione che il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito;

Attenzione

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Inoltre, la misura del credito è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione dello smart working.

b) 6% del costo se l’investimento è effettuato dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

2. Investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016

Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016 (ossia beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0), viene riconosciuto un credito pari al:

  • 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; del 30% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro; del 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili 20 milioni di euro, se detti investimenti sono realizzati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, ma a condizione che il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

Se detti investimenti sono realizzati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito, il credito è pari al:

  • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; del 20% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro; del 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili 20 milioni di euro.

3. Investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B della Legge n. 232/2016 (software)

Alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali nuovi di cui all’Allegato B della Legge n. 232/2016, viene riconosciuto un credito pari al 20% del costo, e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a condizione che l’investimento sia effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

Fruizione del credito Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 3 quote annuali di pari ammontare a partire dall’anno di entrata in funzione del bene per gli

investimenti in beni materiali nuovi ovvero dall’anno della loro interconnessione per quelli di cui agli Allegati A e B della Legge n. 232/2016.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuatati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Non si applicano i limiti di utilizzo annuali di 250.000 euro e 700.000 euro.

Adempimenti documentali

Al fine di consentire al Ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono inviare al Ministero una comunicazione.

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta – ai fini dei controlli successivi – sono tenuti a conservare – pena la revoca del beneficio – la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi alle acquisizioni dei beni agevolabili devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni che prevedono il credito.

Inoltre, i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni per investimenti in beni di cui agli Allegati A e B della Legge n. 232/2016 devono produrre:

a. una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero,

b. nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 300.000 euro, una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Trattamento fiscale del credito

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

investimenti in beni materiali nuovi ovvero dall’anno della loro interconnessione per quelli di cui agli Allegati A e B della Legge n. 232/2016.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuatati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Non si applicano i limiti di utilizzo annuali di 250.000 euro e 700.000 euro.

Adempimenti documentali

Al fine di consentire al Ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono inviare al Ministero una comunicazione.

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta – ai fini dei controlli successivi – sono tenuti a conservare – pena la revoca del beneficio – la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi alle acquisizioni dei beni agevolabili devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni che prevedono il credito.

Inoltre, i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni per investimenti in beni di cui agli Allegati A e B della Legge n. 232/2016 devono produrre:

a. una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero,

b. nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 300.000 euro, una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Trattamento fiscale del credito

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

investimenti in beni materiali nuovi ovvero dall’anno della loro interconnessione per quelli di cui agli Allegati A e B della Legge n. 232/2016.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuatati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Non si applicano i limiti di utilizzo annuali di 250.000 euro e 700.000 euro.

Adempimenti documentali

Al fine di consentire al Ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono inviare al Ministero una comunicazione.

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta – ai fini dei controlli successivi – sono tenuti a conservare – pena la revoca del beneficio – la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi alle acquisizioni dei beni agevolabili devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni che prevedono il credito.

Inoltre, i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni per investimenti in beni di cui agli Allegati A e B della Legge n. 232/2016 devono produrre:

a. una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero,

b. nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 300.000 euro, una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Trattamento fiscale del credito

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Effetto recapture

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Inoltre, il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro

il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione né di sanzioni, né di interessi.

Sostituzione del bene agevolato

Se durante il periodo di fruizione dell’agevolazione, il bene originario viene ceduto a titolo oneroso, la fruizione delle quote residue del beneficio non viene meno se l’impresa:

  • sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito;
  • attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione dello stesso col sistema aziendale di gestione di produzione o alla rete di fornitura, mediante (i) una dichiarazione del legale rappresentante ovvero per i beni aventi un costo di acquisizione superiore ad euro 300.000 (ii) una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale ovvero (iii) un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
InvestimentoPeriodoCredito
Beni strumentali materiali nuovi16.11.2020 – 31.12.2021 (30.6.2022)10% nel limite di spesa di € 2 milioni
1.1.2022 – 31.12.2022 (30.6.2023)6% nel limite di spesa di € 2 milioni
Beni strumentali materiali Industria 4.016.11.2020 – 31.12.2021 (ovvero 30.6.2022)50%, fino a € 2,5 milioni;30%, sopra € 2,5 e fino a € 10 milioni;10%, sopra € 10 e fino a € 20 milioni.
Beni strumentali materiali Industria 4.016.11.2020 – 31.12.2021 (ovvero 30.6.2022)50%, fino a € 2,5 milioni;30%, sopra € 2,5 e fino a € 10 milioni;10%, sopra € 10 e fino a € 20 milioni.
1.1.2022 – 31.12.2022 (30.6.2023)40%, fino a € 2,5 milioni;20%, sopra € 2,5 e fino a € 10 milioni;10%, sopra € 10 e fino a € 20 milioni.
Beni strumentali immateriali Industria 4.016.11.2020 – 31.12.2022 (30.6.2023)20% nel limite di spesa di € 1 milione

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica ecologica

Novità

Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, effettuati fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Inoltre sono rideterminate le aliquote del credito, come segue:

a. attività di ricerca e sviluppo: 20% (12%) della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 4 (3) milioni di euro;

b. attività di innovazione tecnologica: 10% (6%) della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 2 (1,5) milioni di euro;

c. attività di innovazione finalizzata alla transazione ecologica o innovazione digitale: 15% (10%) della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 2 (1,5) milioni di euro;

d. design e ideazione estetica: 10% (6%) della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 2 (1,5) milioni di euro.

Credito d’imposta formazione 4.0 – Novità

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il riconoscimento del credito d’imposta per formazione 4.0.

Inoltre, è ampliata la categoria dei costi ammissibili al credito d’imposta.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione i seguenti costi:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.

Sono escluse

  • le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Riferimenti normativi

  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • Legge 11 dicembre 2016 n. 232, Allegati A e B;
  • Ddl Bilancio 2021 – Bozza 18 novembre 2020.

( Articolo Articolo di Roberta De Pirro pubblicato su “My Solution” Datev Koinos )

Industria 4.0: incentivi rimodulati e prorogati fino al 2022

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