studioramuglia@gmail.com   090 336216

Autotrasportatori: comunicate le deduzioni forfettarie per l’anno 2020

Condividi

Incredibile, ma vero, ieri – 30 giugno 2021 – il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso nota la misura delle deduzioni forfettarie concesse a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi per il periodo di imposta 2020.

Si tratta delle deduzioni forfettarie per spese non documentate, così come previsto dall’articolo 66, comma 5, del T.U.I.R. (D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986), che gli autotrasportatori conto terzi possono far valere in sede di dichiarazione dei Redditi, e che ogni anno vengono definite dal MEF.

Per una volta è possibile compiacersi della tempestività della comunicazione dell’ammontare delle deduzioni qui in esame, posto che alla luce del rinvio dei versamenti concesso ai soggetti ISA al 20 luglio 2021, quest’anno sarà possibile predisporre i dichiarativi tenendo conto, in tempo utile, delle deduzioni stesse, mentre per anni si è dovuti arrivare a filo di scadenza (se non oltre) in assenza di questa fondamentale informazione.

Ai fini della corretta applicazione delle deduzioni è primariamente necessario ricordare che le stesse vengono riconosciute gli esercenti attività di autotrasporto merci per conto terzi in contabilità semplificata oppure in contabilità ordinaria per opzione (C.M. 50/E del 12 giugno 2002).

Non possono invece avvalersi delle deduzioni forfettarie gli autotrasportatori in regime di contabilità ordinaria per obbligo.


Venendo al punto, anche quest’anno gli importi delle deduzioni sono stati confermati in misura eguale a quelle stabilite per l’anno precedente. Pertanto, per l’anno di imposta 2020, valgono le seguenti indicazioni:

  • Deduzione forfetaria per spese non documentate pari ad euro 48,00 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa;
  • Deduzione forfettaria per spese non documentate pari a euro 16,80 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa. In questo caso, infatti, la deduzione forfettaria è pari al 35% di quella riconosciuta per i trasporti effettuati oltre il territorio comunale.


Si ricorda che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi effettuati. Nel caso in cui, nella medesima giornata, vengano effettuati più viaggi, entro ed oltre il Comune di sede dell’impresa (cui corrispondono, evidentemente, deduzioni diverse), si potrà far valere la maggiore.


La deduzione, come si è detto, spetta per ciascun trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore. Nel caso in cui a beneficiare della deduzione sia una società, a rilevare sono i trasporti effettuati personalmente dai soci della ditta di autotrasporto.


Occorre prestare attenzione al fatto che non rilevano ai fini della deduzione i trasporti eseguiti dai dipendenti o dagli eventuali collaboratori familiari.


Operativamente, l’impresa deve predisporre e conservare un prospetto che evidenzi la modalità di determinazione della deduzione che viene esposta in sede di dichiarativo.


Da tale prospetto è necessario che si evincano i viaggi effettuati e la corrispondente deduzione. Il prospetto deve essere sottoscritto e conservato, poiché deve essere a disposizione dei soggetti verificatori in caso di controllo.

Le informazioni richieste nel prospetto sono le seguenti

  • Indicazione analitica dei viaggi effettuati, precisandone la durata e la destinazione;
  • Indicazione degli estremi dei documenti di trasporto relativi ai viaggi cui sopra. Tali documenti di trasporto devono essere conservati sino alla scadenza del termine previsto per l’accertamento.


Per quanto riguarda l’esposizione della deduzione nei dichiarativi, come previsto dalle istruzioni, occorre procedere come segue:

  • In caso di contabilità ordinaria per opzione, l’indicazione nel modello Redditi viene effettuata al Rigo RF55 (si ricorda che in caso di regime ordinario per obbligo la deduzione non spetta). Nel dettaglio:
    • Al rigo F55 con codice 43: deduzione forfettaria delle spese non documentate prevista a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore (o dai soci) all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
    • Al rigo F55 con codice 44: deduzione forfettaria delle spese non documentate per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore (o dai soci) oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.
  • In caso di impresa in regime di contabilità semplificata, l’indicazione nel modello Redditi viene effettuata al rigo RG22. Nel dettaglio:
    • Al rigo RG22 con codice 16: deduzione forfettaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore (o dai soci) all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
    • Al rigo RG22 con codice 17: deduzione forfettaria delle spese non documentate spettante per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore (o dai soci) oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.


Le indicazioni cui sopra valgono sia per il modello Redditi Persone Fisiche che per il modello Redditi Società di Persone. Ovviamente, essendo esclusi dall’agevolazione le imprese in contabilità ordinaria per obbligo, le deduzioni qui in esame non possono trovare accoglimento nel modello Redditi Società di Capitali.

( Articolo di Sandra Pennacini pubblicata su “Fiscal Focus” )

Resta Aggiornato!

Non perderti le ultime novità ed iscriviti a Studio Ramuglia Informa, la newsletter che ti aiuta a gestire la tua azienda!

Autotrasportatori: comunicate le deduzioni forfettarie per l’anno 2020

Rispondi

Torna su