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I limiti all’uso del contante

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Nel corso del tempo si è radicata l’idea che la previsione di limiti all’uso del contante possa rappresentare un efficace deterrente all’evasione fiscale.


I mezzi “messi in campo” dal legislatore sono stati numerosi anche se le difficoltà sono stati molteplici. Il primo problema è stato rappresentato dalle commissioni bancarie a carico dei commercianti che utilizzano i POS. Nel tempo ci si è resi conto che non è possibile imporre alle banche la riduzione o addirittura l’azzeramento delle commissioni. Conseguentemente, il legislatore ha cercato di stimolare i cittadini all’utilizzo di strumenti di pagamento in grado di assicurare la “tracciabilità” delle transazioni.

Uno di questi mezzi è rappresentato dal c.d. cash back, ma anche in questo caso il decreto-legge n. 99 del 30 giugno 2021 ha sospeso lo strumento. I fondi accantonati saranno destinati alla riforma degli ammortizzatori sociali. Inoltre, è stato incrementato dal 30 al 100% il credito d’imposta sulle commissioni relative ai pagamenti elettronici addebitate ai commercianti e ai professionisti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro. È stato poi previsto un ulteriore bonus per chi acquista o noleggia il POS. Se questi soggetti, inoltre, nel 2022 si collegheranno ai sistemi di trasmissione quotidiana dei corrispettivi all’agenzia delle Entrate, riceveranno un ulteriore tax credit, con tetto a 430 euro e con percentuale che impatta progressivamente dal 100 al 40% in rapporto al fatturato generato.

Tali misure, come detto, hanno quale principale finalità di determinare, sia pure indirettamente, la riduzione delle transazioni con l’utilizzo del denaro contante, che tranne poche eccezioni, continuano ad essere consentite e non sono vietate.

Invece, si pone su di un piano completamente diverso la disposizione che prevede un limite quantitativo ben preciso all’utilizzo del denaro contante al fine di contrastare il riciclaggio di denaro e il terrorismo internazionale. Si tratta dell’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007. La disposizione citata vieta il trasferimento del denaro contante, tra soggetti diversi, quindi senza l’utilizzo di intermediari finanziari.

In base alle disposizioni attualmente in vigore, ed in particolare dal 1° luglio 2020, fino al 31 dicembre 2021, la soglia è di 2.000 euro. Ciò vuol dire che sono ammessi trasferimenti di denaro contante fino a 1.999,99 euro. Si prescinde, però, dal titolo, cioè dalle ragioni sottostanti al trasferimento del denaro. Ad esempio, se il padre eroga al figlio una somma di denaro contante il predetto limite deve essere comunque osservato. Diversamente si commette una violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Il legislatore ha già previsto, però, un’ulteriore riduzione di tale limite. Dal 1° gennaio 2022, salvo il caso in cui non si intervenga ulteriormente, la soglia si ridurrà a 1.000 euro, come originariamente aveva previsto nel 2011 il Governo Monti.

Se la riduzione sarà confermata, a partire dal nuovo anno, le transazioni in denaro saranno ammesse fino a concorrenza del limite di 999,99 euro.

In passato sono sorti dubbi se tale soglia trovasse applicazione anche nell’ipotesi di prelevamenti bancari. Inizialmente gli Istituti di credito rappresentavano ai clienti che il prelievo oltre soglia rappresentasse una violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Successivamente, anche a seguito delle istruzioni fornite dall’ABI, i prelievi oltre la soglia non sono stati considerati quali violazioni dell’articolo 49 citato. D’altra parte l’operazione di mero prelievo di denaro non integra alcun trasferimento della somma in favore di soggetti diversi.

È evidente, però, che effettuare costantemente prelievi di denaro contante oltre la soglia può indurre l’istituto di credito a considerare le predette operazioni come sospette, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio. La banca, quindi, pur non considerando le operazioni di prelievo quali violazioni delle disposizioni in materia, potrebbe essere comunque indotta, sulla base di una valutazione discrezionale, a segnalare alla UIF l’effettuazione di operazioni sospette.

La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema, secondo le modalità indicate nella sezione “Modalità di accesso al portale Infostat-Uif” del presente sito. Il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette è definito dalla UIF (art. 6, comma 4, lett. d) con proprie Istruzioni, emanate con Provvedimento del 4 maggio 2011.

( Articolo di Nicola Forte pubblicato su “Fiscal Focus” )

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