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L’imposta di bollo in fattura e spese sostenute in nome e per conto del cliente

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Come noto, in base a quanto previsto dall’articolo 6 della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972, l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo sono tra loro alternative.

Di conseguenza quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo, a condizione che tali documenti contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

L’imposta di bollo va invece applicata (nella misura di 2,00 euro) alle fatture, sia cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro, salvo specifiche esclusioni.

In pratica, il principio di alternatività comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:

  • le fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva (sia quando l’Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva); le fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (articolo 15 Tabella allegato B D.P.R. 642/1972);
  • le fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
  • le fatture fra organi delle Pubblica Amministrazione (articolo 15, Tabella allegato B, D.P.R. 642/1972);
  • le fatture relative ad operazioni in reverse charge (circolare 37/E/2006).

Sono invece soggette all’imposta di bollo tutte le fatture (o documenti) aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali:

  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
  • le fatture fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972);
  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R. 633/1972);
  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (risoluzione 415755/1973 e 311654/1984);
  • le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9 D.P.R. 633/1972), ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (risoluzione 290586/1978), che sono pertanto esenti da bollo;
  • le fatture riguardanti operazioni esenti Iva (articolo 10 D.P.R. 633/1972);
  • le fatture riguardanti operazioni escluse Iva (articolo 15 D.P.R. 633/1972).

Con riferimento a quest’ultima fattispecie, si segnala una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 491 del 20.7.2021, che ha trattato il caso delle somme indicate in fattura, di ammontare superiore a 77,47 euro, relative a spese sostenute in nome e per conto del cliente.

In particolare il caso trattato riguarda la fattura di un notaio nella quale sono indicati sia l’onorario per la prestazione resa, assoggettato ad Iva, che spese sostenute dallo stesso in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell’articolo 15 D.P.R. 633/1972.

L’Agenzia ha innanzitutto confermato che, non potendo nel caso di specie trovare applicazione la disposizione derogatoria di cui all’articolo 6 della Tabella annessa al D.P.R. 642/1972, la fattura recante addebitamenti esclusi da Iva è soggetta all’imposta di bollo nella misura di 2 euro.

Nel caso infatti di fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad Iva e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato ad Iva: se quest’ultimo è superiore a 77,47 euro l’imposta di bollo va applicata (risoluzione 98/E/2001).

L’Agenzia ha inoltre precisato che, nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), può trovare applicazione l’articolo 5 della Tabella  allegata al D.P.R. 642/1972 che esenta dall’imposta di bollo, per quanto di interesse, gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.

Infine, con riferimento al momento in cui assolvere l’imposta di bollo, ha ritenuto che tale momento coincida con quello dell’emissione della fattura elettronica.

Solo in tale momento, infatti, è possibile avere certezza dell’eventuale superamento dell’ammontare di 77,47 euro che costituisce il presupposto per l’assoggettamento del documento all’imposta di bollo.

( Articolo di Federica Furlani pubblicato su “Euroconference News” )

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