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Durc di congruità sulla manodopera

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Durc di congruità sulla manodopera per i cantieri di opere pubbliche e per quelli privati oltre 70.000 di importo dei lavori a partire dal 1° novembre 2021. E’ quanto prevede il decreto del ministro Orlando sulla verifica dell’incidenza minima della manodopera impiegata nei cantieri relativi ad opere pubbliche e private (c.d. Durc di congruità).


Il decreto, previsto dal decreto Semplificazioni del 2020, si applicherà «ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021» ed è finalizzato a contrastare il fenomeno del lavoro nero.

Per quanto concerne il settore pubblico la verifica della congruità riguarda ogni attività edile e affine direttamente e funzionalmente connessa all’ attività resa dall’ impresa affidataria dei lavori, in applicazione della contrattazione collettiva; nel privato la verifica della congruità riguarda invece i lavori sopra i 70mila euro.

Ogni cantiere dovrà quindi comunicare un numero di dipendenti proporzionato alla portata del lavoro in modo da ostacolare «l’irregolarità, la concorrenza sleale, il dumping contrattuale». Restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario.

Il parametro di riferimento è costituito dagli indici di cui alla all’ Accordo collettivo definito dalle parti sociali del settore edile il 10 settembre 2020. In base all’ articolo 4 del decreto la congruità dell’incidenza della manodopera sull’ opera complessiva «è richiesta dal committente o dall’ impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori». Per i lavori privati, la congruità «deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente».

Sarà poi l’impresa ad emettere l’attestazione sulla congruità dell’opera complessiva. L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su richiesta dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Se lo scostamento risulterà minore del 5 per cento è previsto che la Cassa edile rilasci l’attestazione «previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento». Per i casi di non congruità è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale, «l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc online per l’impresa affidataria».

Per i lavori pubblici la congruità viene richiesta in occasione dell’ultimo stato di avanzamento lavori; nel privato prima del saldo finale. In caso di esito negativo (viene tollerato soltanto uno scostamento inferiore al 5% degli indici minimi riferiti alle singole categorie di lavori) la regolarizzazione dovrà avvenire entro 15 giorni.

( Articolo di Andrea Mascolini pubblicato su “Italia Oggi” )

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