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Il detective inchioda il finto malato

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L’ investigatore privato inchioda il malato immaginario al licenziamento per giusta causa. È vero: soltanto il medico fiscale può accertare se sussiste o no la patologia lamentata dal lavoratore, mentre il datore non può svolgere in proprio verifiche sullo stato di salute del dipendente ma deve passare per i servizi ispettivi degli enti previdenziali.

Attenzione, però: il divieto posto dall’ articolo 5 dello statuto dei lavoratori non impedisce all’ azienda di appurare con altri mezzi che non sussiste l’ incapacità a rendere la prestazione cui è tenuto l’ addetto. È quanto emerge dalla sentenza 30547/21, pubblicata dalla sezione lavoro della Cassazione.

Addebito e ritorsione. Il ricorso della società è accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale, dopo che la Corte d’ appello ha annullato il licenziamento disciplinare inflitto al lavoratore disponendo la reintegra nel posto e il risarcimento del danno pari a sei mensilità. Quando l’ operaio intuisce che sta andando incontro a un procedimento disciplinare si mette per ripicca in malattia per sette giorni. O almeno così crede il datore, secondo cui le condizioni fisiche consentirebbero al lavoratore di rendere regolarmente la prestazione, tanto da sguinzagliargli l’ investigatore privato alle calcagna. Sbaglia la Corte d’ appello a ritenere inutilizzabili i rapporti del detective rispetto alla compatibilità della patologia certificata con le attività svolte dal lavoratore. Il tutto sul rilievo che il datore non si può sostituire al medico fiscale «nel compiere valutazioni tecnico-scientifiche che esorbitano dal proprio potere valutativo e discrezionale». Nessun dubbio che l’ unico strumento a disposizione dell’ azienda per effettuare il controllo medico sul dipendente sia chiedere all’ Inps la visita fiscale.

Ma lo statuto dei lavoratori non preclude al datore, fuori dai controlli sanitari, di accertare circostanze di fatto che dimostrano l’ insussistenza della malattia.

La società può ricorrere al detective per accertare condotte del lavoratore che sono sì estranee al servizio, ma risultano rilevanti per il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto.

( Dario Ferrara pubblicato su Italia Oggi )

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