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Lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022

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Assemblee da remoto: nuovo intervento del “Milleproroghe”

La pandemia che ci ha interessato negli ultimi due anni ha sicuramente messo a dura prova l’attività dell’Esecutivo e del Legislatore, come testimoniato dal fatto che, talvolta, abbiamo assistito all’emanazione di norme non sempre tra loro coordinate.

Pochi giorni or sono (Proroga per le assemblee da remoto) ci siamo occupati dell’art. 16 DL 221/2021 che ha prorogato sino al prossimo 31 marzo 2022 una serie di norme “emergenziali” legate alla pandemia, fra le quali l’art. 73 del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) che, al comma 4, si occupa di estendere alle associazioni private (anche non riconosciute), alle fondazioni ed alle società, comprese cooperative e consorzi; la facoltà di tenere assemblee “multimediali” nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente fissati e con l’adozione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, il tutto sino al termine di cui al comma 1 dello stesso, ovvero sino alla cessazione dello stato di emergenza.


Sempre nel nostro precedente intervento avevamo evocato un “grande assente” in seno alle norme oggetto di proroga, ovvero l’art. 106 del DL 18/2020, norma che anch’essa si occupa della tenuta in modalità full audio-video conference delle assemblee di società ed enti.


Lungi da noi il pensare che il nostro intervento abbia stimolato la stesura del testo dell’art. 3 c. 1 DL 228/2021 (Decreto “Milleproroghe”), la disposizione normativa che ha trovato pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 recita testualmente “Il termine di cui all’art. 106, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022.”

Dalla lettura del laconico testo sopra richiamato non possono che sorgere alcune riflessioni.
In primo luogo non si comprende, a prima vista, lo scollamento temporale esistente fra la proroga che ha interessato l’art. 73 e quella dell’art. 106 del DL 18/2020: il primo vede prorogati i propri effetti sino al prossimo 31 marzo 2022 mentre il secondo “scollina” tale termine per giungere sino al 31 luglio 2022.

Vero è che, come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza, l’art. 73 è caratterizzato dall’essere intimamente collegato al termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 31 gennaio 2020 e che, ad oggi, tale termine è fissato al prossimo 31 marzo 2022 (art. 1 c. 1 DL 221/2021); cionondimeno colpisce come una materia sostanzialmente sovrapponibile, quella trattata dall’art. 73 e dall’art. 106, trovi ancora una volta la fissazione di due termini temporali diversi.

E’ altrettanto vero che l’art. 106, al primo comma, sembra occuparsi di regolamentare una tipologia particolare di assemblee, ovvero quelle chiamate ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020; ma è altrettanto innegabile che i successivi commi declinano le modalità operative di tenuta di tutte le assemblee ordinarie e straordinarie di tutta una serie di società, per concludere, al comma 7 del medesimo articolo, che “le disposizioni del presente articolo (ndr tutto) si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”.

Alla luce delle osservazioni sopra riportate, che significato attribuire alla novella in commento oggi?
Ci riferiamo in particolare all’inciso criptico che il legislatore ha voluto inserire in seno al comma 1 dell’art. 3 del DL 228/2021, ovvero la specifica che la proroga al 31 luglio 2022 di quanto previsto al comma 7 dell’art. 106 si riferisce alle modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti.

Attenta (e cauta) dottrina ha sin da subito “messo le mani avanti” smorzando facili entusiasmi tesi a voler leggere una nuova operatività del comma 1 dell’art. 106 riferita, però, ai bilanci chiusi con riferimento al 31 dicembre 2021.

A nostro parere, alla luce anche del preoccupante andamento dei dati sanitari ed epidemiologici di questi giorni, la disposizione del “Milleproroghe” potrebbe essere vista come una sorta di apertura verso un panorama evolutivo non particolarmente positivo per tutti noi: da un lato un possibile e nuovo spostamento in avanti della fine dello stato di emergenza a cui si potrebbe collegare, anche per i bilanci che andremo a redigere ed approvare nei prossimi mesi, uno spostamento generalizzato del termine di convocazione dell’assemblea dai canonici centoventi giorni agli “emergenziali” centottanta.

L’auspicio che ci permettiamo di formulare, nuovamente, è che l’eventuale intervento legislativo sul testo del primo comma dell’art. 106 voglia ricomprendere non solo le società aventi un esercizio “solare” ma abbia la medesima attenzione anche nei confronti di tutti quei soggetti che non chiudono il bilancio al 31 dicembre di ogni anno, ma hanno fissato un termine diverso proprio perché meglio rispondente alle caratteristiche tipiche dell’attività svolta, come ad esempio per tutte le attività strettamente collegate ad una stagionalità.

A tal proposito non possiamo non ricordare la lineare formulazione dell’originario testo normativo del primo comma dell’art. 106 DL 18/2020 che risolveva a monte qualsivoglia rischio di discriminazione: “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. (GU 110 del 29/04/2020 – pag. 102)”.

( Articolo di Giovanni Colombi pubblicato su “Fiscal Focus” )

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