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Professionista studio associato: autovettura di proprietà e deducibilità dei rimborsi chilometrici

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Le associazioni di artisti e professionisti che sostengono i costi dei rimborsi chilometrici erogati agli associati, che utilizzano le proprie autovetture per effettuare le trasferte presso le sedi dei clienti, sono integralmente deducibili.

Non sono quindi applicabili le limitazioni alla deducibilità dei predetti oneri previste dall’art. 164 del TUIR. Lo sostiene la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 gennaio 2022, n. 776.


La motivazione, che determina l’inapplicabilità della disposizione citata, è lo specifico uso dell’autovettura per finalità proprie dello studio associato. La circostanza consente di considerare inerenti i costi, quindi integralmente deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

In buona sostanza, sembra di comprendere che se il mezzo di trasporto è intestato direttamente all’impresa o appartiene al professionista, che opera come tale, sussiste una presunzione assoluta di non inerenza della spesa. Il legislatore presume che il mezzo di trasporto venga utilizzato prevalentemente per finalità personali. Viceversa, se il mezzo di trasporto è intestato al singolo professionista, che lo utilizza per finalità “proprie”, l’autovettura è sicuramente utilizzata per l’attività professionale, allorquando venga impiegata per la trasferta presso la sede del cliente. L’impiego del mezzo di trasporto riguarda certamente e integralmente l’attività professionale esercitata. Sotto questo profilo la deduzione del costo non può che essere integrale.


La fattispecie oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione ha determinato, in passato, numerosi contenziosi con l’Agenzia delle entrate. Diversamente dal giudice di legittimità, l’Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto l’applicabilità delle limitazioni di cui all’art. 164 del TUIR. Tuttavia, come detto e come ora confermato dalla Corte di Cassazione, le limitazioni alla deducibilità dei costi riguardano esclusivamente le autovetture nella piena disponibilità dell’impresa o dello studio associato.


Non deve però essere sottovalutato il tema avente ad oggetto l’idoneità della documentazione al fine di dimostrare che l’autovettura “privata”, è stata utilizzata esclusivamente per finalità proprie dello studio. Pertanto, deve ragionevolmente trattarsi di costi inerenti all’attività.

Anche se la sentenza non affronta nei dettagli l’argomento, si può ragionevolmente ritenere obbligatoria la redazione, a cura del singolo professionista associato, di un prospetto da cui risulti il cliente presso il quale viene effettuata la trasferta, il luogo di partenza, i chilometri percorsi, la tipologia di autovettura necessaria per stabilire l’ammontare del rimborso chilometrico.

Si tratta degli elementi necessari per verificare e ritenere i costi inerenti, cioè sostenuti nell’esercizio dell’attività professionale e quindi deducibili in sede di determinazione del reddito. La fattispecie è oggettivamente diversa da quelle riconducibili nell’ambito dell’art. 164 del TUIR.

In pratica, ogni associato impiega l’autovettura detenuta a scopo personale nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo e per tale ragione, afferma la Corte di Cassazione, l’Agenzia delle entrate non può disconoscerne l’inerenza.


La sentenza non fa nessun cenno neppure con riferimento alla determinazione della quota di spesa detraibile. E’ evidente che il riferimento non può che essere rappresentato dalle tabelle ACI in ragione del modello di autovettura impiegato dal singolo professionista. La quota eccedente non dovrebbe essere detraibile. Per tale ragione, dalla nota spese consegnata alla segreteria amministrativa dal singolo professionista, deve risultare, tra l’altro, il modello di autovettura utilizzato.

( Articolo di Nicola Forte pubblicato su “Fiscal Focus” )

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