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Abbattimento barriere architettoniche al 75% con cessione o sconto per tutto il 2022

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L’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) prevede la proroga della possibilità di optare per la cessione del credito o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” di cui all’art. 121 del DL 34/2020, relativo alla detrazione spettante per le spese sostenute in relazione ai c.d. bonus edilizi minori (ovvero quelli diversi dal Superbonus 110%), fino all’anno d’imposta 2024.

Per effetto della disposizione in commento dunque i soggetti che sostengono spese per gli interventi specificatamente previsti dal comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per il c.d. “sconto sul corrispettivo”;
  • per la cessione della detrazione


in relazione alle spese sostenute sino al 31/12/2024.

Ma la norma prevede anche un’importante novità in quanto consente di optare per la cessione/sconto anche per nuovi interventi ed in particolare per:

  • gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’ art. 119-ter del DL 34/2020, che consentono di beneficiare della nuova detrazione del 75%;
  • gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune che, ai sensi dell’art. 16-bis comma 1 lett. d) del TUIR beneficiano della detrazione IRPEF del 50%.


La nuova detrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche – L’art. 1, comma 42, lett. a), della nuova legge di bilancio (L. n. 234/2021) ha introdotto al Decreto n.34/2020 un nuovo l’art.119-ter il quale prevede che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti sia riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.


La detrazione in parola può essere fruita direttamente in dichiarazione in cinque quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute.


Tale detrazione inoltre andrà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.


Il comma 3 della prefata disposizione prevede inoltre che la detrazione del 75% spetti anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Infine il successivo comma 4 dispone che ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi previsti dall’articolo in commento devono necessariamente e inderogabilmente rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 avente ad oggetto “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”

( Articolo di Giuseppe Avanzato pubblicato su “Fiscal Focus” )

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