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Custode, il contratto dettaglia orari e compiti

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Le mansioni. I rapporti con il datore di lavoro: l’addetto si occupa di pulizie, vigilanza e posta. Obblighi di sicurezza per il Covid-19. Vigilare sullo stabile, mantenerlo pulito e ritirare pacchi e corrispondenza.

Sono alcune delle mansioni svolte dal portiere: una figura alle dipendenze del condominio stesso e che dunque, in questo periodo di emergenza da Covid-19 (coronavirus), dev’essere invitata dall’amministratore ad applicare le disposizioni decretate dal Governo, così da svolgere le mansioni in sicurezza. A meno che non anticipi le ferie, il portiere può continuare a lavorare normalmente (con le dovute precauzioni sanitarie). Ma se accusa i sintomi del coronavirus, deve subito contattare i numeri di emergenza e ritirarsi in isolamento volontario, avvisando l’amministratore. Il contratto di lavoro In ambito condominiale, si discute se l’istituzione (o la soppressione) del servizio di portineria sia da considerare una “innovazione”.

Secondo la giurisprudenza prevalente, se non c’è un’esplicita norma regolamentare, è necessaria una delibera assembleare per istituire (o sopprimere) il servizio (cambiando la destinazione d’uso di locali comuni); e per il via libera occorre quindi il voto della maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell’edificio, cioè 666 millesimi (si veda la Cassazione 2585/88). La firma del contratto è invece un atto di ordinaria amministrazione. Il condominio che assume il portiere, tramite l’amministratore, diviene a tutti gli effetti un datore di lavoro, ed è quindi tenuto a rispettare le disposizioni del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 2087 del Codice Civile e Dlgs 81/2008).

Le parti siglano un contratto riconosciuto dalle associazioni di categoria, periodicamente rinnovato e aggiornato, inquadrato negli accordi collettivi, dove – oltre alla data di assunzione – bisogna specificare: durata del periodo di prova, esatta qualifica del lavoratore, mansioni affidate, retribuzione, orario di lavoro (settimanale e giornaliero), orario di apertura e chiusura del portone, fascia oraria di reperibilità e, se presente, l’indicazione e la descrizione dell’alloggio di servizio.

Il periodo di prova dura due mesi, durante i quali entrambe le parti, con un preavviso di almeno dieci giorni, possono risolvere il contratto. Terminata la prova, il lavoratore si considera definitivamente assunto. Il contratto può prevedere anche l’assegnazione gratuita di un immobile condominiale, che nella maggior parte dei casi è ubicato al piano terra o al piano rialzato dell’edificio e che può divenire residenza del portiere e del suo nucleo familiare. Le responsabilità Il ruolo del portiere è più delicato di quanto si possa pensare, soprattutto per quanto riguarda la ricezione della corrispondenza. Da contratto, è autorizzato a ritirare la posta ordinaria (compresi i pacchi recapitati da spedizionieri privati), mentre per la posta straordinaria (come una raccomandata, che richiede la firma del ricevente) è necessaria la delega del condomino.

Per quest’ultima mansione, che è extracontrattuale, il portiere è legittimato a chiedere un’indennità. Egli è inoltre autorizzato a ricevere un atto giudiziario. L’articolo 139 del Codice di procedura civile prevede, infatti, che in mancanza del destinatario «il portiere o il vicino deve sottoscrivere l’originale, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata».

Secondo la Cassazione (sentenza 942/2017), qualora il portiere riceva una notifica e dimentichi di consegnarla al condomino destinatario, la legge considera quella notifica perfezionata: «() la mancata consegna dell’atto da parte del portiere non può integrare il caso fortuito a meno che non se ne provi l’esistenza (). A ciò va aggiunto che la valutazione sull’esistenza o meno del caso fortuito è rimessa al giudice di merito».

( Articolo di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico pubblicato su “Il Sole 24ore”)

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