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Contributi, sospese anche le rate

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Con la circolare 59/2020 del 16 maggio, l’Inps completa a tempo quasi scaduto rispetto ai contributi di aprile il quadro delle istruzioni per fruire della sospensione dei versamenti contributivi in scadenza tra il 1° aprile e il 31 maggio.

La disciplina è contenuta nell’ articolo 18 del decreto legge 23/2020. Le istruzioni, sebbene in forma più sintetica, erano state anticipate con il messaggio 1754/2020 del 24 aprile, in cui l’istituto si era limitato a comunicare i codici di conguaglio da esporre tra le partite a credito della denuncia aziendale. Nell’ultimo provvedimento viene precisato che la sospensione di aprile e maggio 2020, condizionata alla sussistenza del calo minimo di fatturato di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 (almeno il 33%, elevato al 50% per le aziende con più di 50 milioni di euro di fatturato), è applicabile in modo disgiunto, e cioè anche solo per un mese (aprile o maggio).

La condizione del calo di fatturato non opera invece per le aziende che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. La sospensione, precisa Inps, non rappresenta un aiuto di Stato in base alla normativa europea in quanto intervento di tipo generalizzato rivolto a tutti contribuenti con sede in Italia. Inoltre non riguarda solo i contributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio, compresa la prima rata dei contributi fissi degli artigiani e commercianti (e dei soci lavoratori di società) , ma anche i versamenti di piani di rateazione, di note di rettifica e di atti di recupero di accertamenti amministrativi scadenti entro il 31 maggio prossimo.

Per le aziende agricole che si avvalgono della sospensione dall’8 al 31 marzo, nella circolare 59/2020 viene precisato che queste dovranno presentare un’apposita domanda online, che sarà resa disponibile nei servizi telematici dell’istituto. Dal punto di vista operativo viene confermato che il codice di autorizzazione 7G sarà attribuito ai datori di lavoro solo a valle dell’istruttoria effettuata con l’indispensabile collaborazione dell’amministrazione finanziaria. Sono altresì confermati i codici di sospensione già indicati nel messaggio 1754/2020 sia per i datori di lavoro privati (N970 per le aziende con fatturato fino a 50 milioni, N971 per quelle con fatturato over 50 milioni e N972 per le aziende costituite dopo il 31 marzo 2019) che per i committenti (28, 29, 30 da esporre nell’ elemento).

Per le aziende private con dipendenti iscritti alla gestione pubblica la sospensione deve essere esposta nei corrispondenti campi del flusso ListaPosPA, distinti per singola gestione pensionistica e/o previdenziale, nonché con il codice N970 per le contribuzioni minori da esporre nella denuncia aziendale.

( Articolo di Barbara Massara pubblicato su “Il Sole 24Ore” )

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