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Le cartelle slittano ad agosto – La rottamazione rinviata fino a dicembre

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Il decreto legge Rilancio (n. 34/2020) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128

La riscossione dei debiti a ruolo allenta ulteriormente la presa

Slitta al 31 agosto il versamento dei pagamenti derivanti dagli atti della riscossione (cartelle di pagamento e avvidi di addebito) mentre per le rottamazioni dei ruoli ci sarà tempo fino al 10 dicembre 2020 per effettuare il versamento delle rate sospese durante l’emergenza da coronavirus (si veda ItaliaOggi del 14/5/20). La decadenza dai piani di dilazione diventa extra large, ammettendo mancati pagamenti rateali fino a 10 mensilità. Bloccati fino al 31 agosto anche i pignoramenti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni e sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (pignoramenti di crediti ex articolo 48-bis del dpr 602/73). Sono queste, in estrema sintesi, le principali disposizioni in materia di attività dell’agente della riscossione (Agenzia delle entrate-riscossione) contenute nel decreto Rilancio, dl 34/20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 128, S.O. 21/L di ieri.

La tecnica legislativa adottata consiste nel riformulare sostanzialmente le disposizioni già previste nell’articolo 68 del dl.18/2020 (c.d. Cura Italia) nella versione definitiva a seguito della conversione in legge. Oltre a tale riformulazione nel decreto rilancio troviamo anche altri due articoli, dedicati espressamente al blocco dei pignoramenti di pensioni e stipendi e dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il blocco dei pagamenti

Sulla base di quanto previsto dal decreto continuano ad essere sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020 derivanti da: – cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; – avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate; – avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; – atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; – ingiunzioni di cui al rd n. 639/1910 emessi dagli enti territoriali; – nuovi atti esecutivi emessi dagli locali per entrate tributarie e patrimoniali. Tali versamenti dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 settembre 2020.

Rateazioni a decadenza allargata

Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e per quelli accolti in base alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il decreto Rilancio, oltre alla suddetta sospensione dei pagamenti fino al 30 settembre, introduce anche una maggiore tolleranza nel caso di mancato o insufficiente pagamento, di una o più rate del piano. È previsto che per tali piani di dilazione, la decadenza dai benefici della rateazione si determina con il mancato pagamento di ben dieci rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque rate ordinarie.

Rottamazioni al 10 dicembre

Le rate in scadenza nell’ anno 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio potranno essere integralmente versate, senza che ciò ne determini la decadenza dai benefici, entro il termine del 10 dicembre 2020. Il termine è considerato però tassativo essendo espressamente prevista l’inapplicabilità delle disposizioni previste nell’ articolo 3, comma 14, del dl 119/2018, ovvero la tolleranza nel ritardo di pagamento della rata non superiore a cinque giorni. Pertanto il pagamento effettuato in data 11 dicembre comporterà la decadenza dei benefici connessi alle suddette definizioni agevolate. Inoltre, relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni suddette (rottamazione ter e saldo e stralcio) i debitori potranno richiedere nuove dilazioni in deroga a quanto previsto dal dl 119/2018.

( Articolo di Andrea Bongi pubblicato su “Italia Oggi” )

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