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Cessione dei crediti d’imposta istituiti per fronteggiare il Covid-19

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L’emergenza economica e sanitaria causata dal Covid-19 ha comportato, per imprese e professionisti, il sostenimento di costi ulteriori volti alla tutela della salute dei propri dipendenti o alla messa in sicurezza degli ambienti e strumenti di lavoro, oltre ai costi ordinari legati all’esercizio dell’attività economica come, ad esempio, i canoni di locazione degli immobili strumentali.

Per attenuare i descritti oneri sono state introdotte diverse agevolazioni fiscali, contenute alla rinfusa nei diversi Decreti legge emanati dal Governo, i ben noti Decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio; quest’ultimo – D.L. 34/2020 – con l’articolo 122 ha introdotto la possibilità di cedere alcuni crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Trattasi di crediti d’imposta di neo-costituzione, quali:

– credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 27/2020

– riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1; – credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo di cui all’articolo 28, comma 1, D.L. 34/2020

– destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in caso di contratti di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; – credito d’imposta per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda di cui all’articolo 28, comma 2, D.L. 34/2020

– comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spettante nella misura del 30% dei relativi canoni; – credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 D.L. 34/2020

 – destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro; – credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 D.L. 34/2020

– destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

A decorrere dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta sopra elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (comma 1, articolo 122). I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

A decorrere dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta sopra elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (comma 1, articolo 122). I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

( Articolo di Clara Pollet e Simone Dimitri pubblicato da “Euroconference News” )

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