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Cashback e credito da Pos

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Nell’ottica del piano Italia Cashless vengono introdotti il cashback per le transazioni elettroniche effettuate dai privati e un credito d’imposta per gli esercenti per le commissioni addebitate sulle transazioni elettroniche a privati.

Dall’8.12.2020 ha avuto il via la fase sperimentale denominata “Extra cashback di Natale”, ossia una delle varie forme adottate per promuovere un sempre minor utilizzo dei contanti, in favore di mezzi di pagamento elettronici.

Da un lato viene incentivato l’acquisto da parte del privato, quindi per acquisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, dall’altro viene parzialmente ristorato l’esercente che dotatosi di macchinari per il pagamento elettronico riceve un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Tuttavia, per entrambe le parti in gioco vengono stabilite regole per parteciparvi e condizioni di accesso.

Partendo dal più recente cashback, si ricorda anzitutto la disciplina a regime, ossia dal 2021 e poi la peculiarità del mese di dicembre 2020.

Il programma di cashback a regime si rivolgerà ai maggiorenni residenti in Italia che per partecipare, su base facoltativa, devono:

  • registrarsi attraverso l’APP IO (accedendo attraverso SPID): inserendo il proprio codice fiscale, gli strumenti di pagamento che si intendono utilizzare (carta di credito, bancomat, ecc.) e l’Iban sul quale accreditare il cashback;
  • pagare gli acquisti (non per l’esercizio della propria attività di impresa o professionale) in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per
  • artigiani e professionisti con i mezzi sopra indicati.

Il programma attribuisce un rimborso pari al 10% dell’importo di ogni transazione, ma soltanto se l’aderente effettua almeno 50 transazioni elettroniche nel periodo di riferimento e fino a un valore massimo per ogni singola transazione di 150 euro (si possono effettuare spese superiori, ma rilevano fino a 150 euro, quindi con un cashback di 15 euro). Il cashback massimo nel periodo di riferimento è di 150 euro per ogni singolo aderente, questo significa che una famiglia di 4 persone maggiorenni può avere fino a 600 euro per singolo periodo di riferimento. I periodi di riferimento sono:

– 1.01.2021-30.06.2021;

– 1.07.2021-31.12.2021;

– 1.01.2022-30.06.2022.

I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento.

Veniamo, quindi, alla fase sperimentale che parte dall’8.12.2020 e fino al 31.12.2020. In tal fase il numero minimo di transazioni per accedere è di 10 (sempre con un valore massimo “conteggiato” di 150 euro) e il rimborso massimo erogabile è di 150 euro. Il rimborso verrà erogato nel mese di febbraio 2021.

Quindi si viene alla parte dell’esercente: dal 1.07.2020 a imprese e a professionisti spetta un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Tale credito spetta soltanto se le cessioni di beni/prestazioni di servizi vengono rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020 e solo se i ricavi/compensi 2019 degli esercenti siano inferiori a 400.000 euro. È possibile utilizzarlo soltanto in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa (commissione) e deve poi essere riportato nella relativa dichiarazione dei redditi. Non è fiscalmente rilevante, né rileva per il calcolo del ROL.

( Articolo di Paolo Meneghetti e Vittoria Meneghetti pubblicato su “Ratio Quotidiano”)

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