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Nomina e cessazione del collegio sindacale

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Le norme di comportamento da 1.1 a 1.5 riguardano la nomina dei sindaci, la loro indipendenza e retribuzione.

Le nuove norme, peraltro, come evidenziato nella premessa alle stesse, si riferiscono esclusivamente ai sindaci privi di funzione di controllo legale dei conti ed è in quest’ottica che devono essere lette le nuove norme sull’ indipendenza. D’ altro canto nei due casi (sindaci senza e con funzioni di revisione) diversa sono anche la qualificazione richiesta ai membri dell’organo di controllo.


Nelle società che nominano un revisore esterno, infatti, la maggioranza dei sindaci potrà essere scelta nell’ albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (iscritti nella sezione A) dell’albo, degli avvocati o dei consulenti del lavoro, o dei docenti universitari in materie economiche giuridiche, mentre solo un sindaco effettivo e un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori (art. 2397, commi 2 cc). Diversamente, nel caso in cui lo statuto societario lo preveda, la società non sia tenuta alla redazione del consolidato, e il collegio sindacale svolga anche funzioni di revisione legale, tutti i membri del collegio devono essere attinti dal registro dei revisori legali (art. 2409-bis, comma 2 cc). Le norme in commento non si riferiscono, quindi, a tale ultima fattispecie bensì alle situazioni in cui la funzioni di revisione legale sia delegata a un revisore esterno.

Composizione del collegio sindacale nelle Spa e sindaco unico nelle Srl

In merito al numero dei sindaci delle Spa dispone l’art. 2397 cc, secondo il quale il collegio potrà essere costituito da 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci e da 2 supplenti. Non è ammissibile, che lo statuto preveda il numero minimo e massimo dei sindaci demandando all’assemblea il compito di fissare il numero esatto degli stessi nell’atto di nomina, poiché tale procedura, espressamente prevista dal codice per gli amministratori (art. 2380-bis cc), non appare contemplata per i componenti l’organo di controllo dall’ art. 2397 cc (trib. Napoli 31/1/1997). I sindaci, a differenza dei revisori esterni, devono essere necessariamente persone fisiche. Nelle nuove norme di comportamento si ribadisce, peraltro con chiarezza, che nelle Spa, mai potrà essere nominato il sindaco unico.

Diversa situazione concerne le Srl, la cui disciplina è stata radicalmente innovata con il dlgs 14/2019 (cosiddetto Codice della crisi e dell’insolvenza). In queste ultime il comma 3° dell’art. 379 del dlgs n. 14 ha determinato rilevanti modifiche sull’obbligo di nominare il collegio sindacale, il sindaco o il revisore in srl e coop modificando l’art. 2477 del codice civile. Per le società che non avessero provveduto all’ adempimento entro i primi giorni di luglio 2020, tale obbligo è stato prorogato dall’ art. 51-bis del dl 19/5/2020 n.34 (decreto rilancio) convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77. In esso si è previsto che: «A partire dal 19 luglio 2020, le coop e le srl che non avessero in tale data provveduto alla nomina potranno apportare le eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e provvedere alle nomine dell’organo di controllo o del revisore attraverso le assemblee che approveranno i bilanci relativi al 2021 e quindi nella primavera (aprile/giugno) 2022.

La nomina si renderà necessaria non più quando i parametri dimensionali vengano superati nell’ ambito dei bilanci 2018/2019 ma nei bilanci 2020/2021».

È inoltre il caso di segnalare che il sindaco unico o il revisore dovrà essere nominato anche nelle coop srl che superino i parametri dell’art. 2477 cc. Nelle coop spa, di contro l’art. 2543 cc impone di nominare un collegio sindacale pluripersonale.

A questo punto bisognerà capire se, e come, gli statuti delle srl dovranno essere modificati.

Nel caso in cui lo statuto preveda per esempio: «La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria», oppure «La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’ art. 2477 cc» o espressioni analoghe, le modifiche potrebbero non essere necessarie, essendo l’atto costitutivo e statuto già in linea con le nuove regole.

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(Articolo di Luciano De Angelis pubblicato su “Italia Oggi sette”)

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