Le nuove norme, peraltro, come evidenziato nella premessa alle stesse, si riferiscono esclusivamente ai sindaci privi di funzione di controllo legale dei conti ed è in quest’ottica che devono essere lette le nuove norme sull’ indipendenza. D’ altro canto nei due casi (sindaci senza e con funzioni di revisione) diversa sono anche la qualificazione richiesta ai membri dell’organo di controllo.

Nomina e cessazione del collegio sindacale
Riccardo RamugliaNewsalbo avvocati, cessazione, collegio sindacale, Commercialista, commercialisti .esperti contabili, Consulenza Commerciale, Consulenza d'impresa, Consulenza del Lavoro, consulenza fiscale, Consulenza Impresa, Consulenza Legale, Consulenza Marketing, Nomina, S.p.A., S.r.l., Sistema Tessera Sanitaria, spese mediche, Studio Commerciale, Studio RamugliaNon ci sono commenti per Nomina e cessazione del collegio sindacale