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DURC di congruità in edilizia: verifica e attestazione della congruità

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Attraverso il DURC, dovrà essere denunciato un numero minimo di lavoratori per tipo di lavorazione. Per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici, al DURC è aggiunto il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, con riferimento allo specifico intervento. In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori. L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa o del soggetto da essa delegato ovvero del committente.

ADEMPIMENTO

Il nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata in edilizia è operativo dal 1° novembre 2021. Tutte le denunce di inizio lavori presentate alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente saranno soggette alla verifica di congruità per i lavori eseguiti ad opera:

di imprese affidatarie;

di imprese in appalto o subappalto;

di lavoratori autonomi.

Ambito di applicazione del DURC di congruità

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, è stato definito un nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Il provvedimento del Ministero del Lavoro è conseguenza della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 10-bis, del D.L. n. 76/2020 (cd. decreto Semplificazioni); con la sottoscrizione dell’accordo del 10 settembre 2020, sono state definite le modalità dalle Parti sociali più rappresentative afferenti al settore edile.

Attenzione

La finalità del provvedimento è quella di fornire un ulteriore strumento per contrastare il fenomeno del lavoro nero o irregolare nel settore dell’edilizia, facendo in modo, allo stesso tempo, che la manodopera utilizzata nei cantieri edili risulti essere effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa o, qualora non risultasse tale, consentendo alle imprese di attuare dei correttivi.

NOVITÀ

Il decreto Semplificazioni (art. 8, comma 10-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) prevede, per le procedure oggetto del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento.

La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione a un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Semplificazioni (provvedimento oggetto del presente commento).

Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.

Si ricorda che l’art. 105, comma 16, del citato Codice dei contratti pubblici, già prevede (nell’ambito di un articolo che ha per oggetto prevalente i subappalti) che il documento unico di regolarità contributiva sia comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato; in base alla stessa norma, tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; per i lavori non edili, è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ

In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

Ai fini della verifica, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n, 445 e successive modificazioni e integrazioni) con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

La Commissione Nazionale delle Casse Edili rende disponibili le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tale fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

La convenzione

Con apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa, che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Assenza di congruità ed effetti sul DURC on line

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità.

Esito negativo

Decorso inutilmente il termine, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

( Articolo di Federico Gavioli pubblicato su “Ipsoa Inform@Mail” )

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