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Avviare l’attività di massaggiatore professionista

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Articolo del Dott. Giuseppe Ramuglia

Nel presente articolo sono trattati tutti gli steps necessari per l’avvio dell’attività di massaggiatore freelance in Italia.
Partendo dal presupposto che nella maggior parte dei casi la figura del massaggiatore professionista è assimilata ad un dipendente stipendiato dall’hotel, dalla spa o dal centro per il quale presta lavoro subordinato, è possibile – a volte consigliato – aprire partita IVA e prestare lavoro come professionista indipendente.

I vantaggi dell’apertura della partita IVA, chiaramente, sono ravvisabili nell’autonomia spaziale (è infatti possibile esercitare la propria attività ovunque), nell’autonomia temporale (gli orari possono essere decisi in autonomia, coerentemente anche alle esigenze dei collaboratori e dei clienti) ma soprattutto nell’abolizione di qualsiasi limite di fatturato; è possibile guadagnare in modo potenzialmente illimitato, perdendo, tuttavia, le tutele previste dai lavoratori dipendenti (ad esempio la tredicesima, le ferie pagate, la maternità, etc.). Insomma, da lavoratore indipendente si è autonomi ma anche responsabili del proprio guadagno e, quindi, del proprio successo.

Aprire partita IVA – come è risaputo – non è una questione immediata né priva di insidie e difficoltà.

Innanzi tutto, in via preliminare, è necessario stimare quale sarà l’onere fiscale a carico del neo professionista ed i requisiti minimi per entrare a far parte di tale regime; infatti, affinché si possa intraprendere un percorso come massaggiatore, occorre aver frequentato dei corsi riconosciuti di durata solitamente stabilita di 60-100 ore complessive di frequenza, il superamento di un esame e l’ottenimento del diploma di massaggiatore qualificato.

Il diploma deve essere conforme alle direttive dell’art.7 della Legge n.4 del 14.01.2013 (G.U. 26.01.2013).

Avendo a disposizione l’attestato riconosciuto, sarà dunque possibile aprire la partita IVA.

Che regime fiscale utilizzare?

Il regime consigliato, soprattutto durante i primi anni di attività è il c.d. regime forfettario. Tale regime consente di considerare una parte del fatturato annuale totale come costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività; in altre parole, se durante l’anno sono stati fatturati 18.000,00 euro, una parte di questi viene considerato un costo necessario per lo svolgimento della propria attività, di conseguenza non viene tassato.
Nella pratica si traduce come segue:

Un massaggiatore guadagna da Gennaio a Dicembre 1.500,00 euro al mese per un totale di 18.000,00 euro annuali.

Vengono considerati incassi soltanto il 67% di 18.000,00 euro, ovvero 12.060,00 euro (che possono essere tassati). Il 67% è una percentuale di guadagno sul fatturato totale stimata forfettariamente in base al codice attività (codice ATECO) per i massaggiatori freelance; in altre parole, si considera che il 33% del fatturato di un massaggiatore professionista è il totale dei costi necessari all’attività svolta, e quindi non sono tassati (ad essere tassata è solo la restante parte, ovvero il 67%).

Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività e del 15% per gli anni successivi. In realtà, al fine di usufruire di questi vantaggi, si dovrà essere in possesso di pochi ma precisi requisiti (per un massaggiatore che voglia lavorare in modo autonomo, sono solo questi da tenere a mente):

  1. Nei tre anni precedenti non si sono svolte attività professionali o artistiche;
  2. La nuova attività non può configurarsi come mera prosecuzione di un’attività precedente (ad eccezione del praticantato o tirocinio obbligatorio professionale), neppure svolta sotto forma di lavoro subordinato;
  3. Non venga superata la soglia dei 65.000,00 euro considerata la somma di ricavi e compensi conseguiti durante l’anno;
  4. Nell’anno precedente non siano stati percepiti redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000,00 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro);

  5. Se non si è residenti in Italia, è necessaria la residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, purché sia prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato.

Per aderire al regime forfettario in generale vi sarebbero altri requisiti, che tuttavia riguardano solo marginalmente l’attività di massaggiatore freelance in autonomia.

Prendendo in considerazione il soggetto massaggiatore professionista dell’esempio precedente, con un fatturato di 18.000,00 euro annui, l’imposta sostitutiva sarebbe pari a:

  1. Massaggiatore che esercita la propria attività per i primi 5 anni: 12.060,00 euro * 5% = 603,00 euro (annui);
  2. Massaggiatore che esercita la propria attività dal 6° anno in poi: 12.060,00 euro * 15 % = 1.809,00 euro (annui).

[Per semplificazione non sono considerati i contributi INPS ai fini dell’esempio].

Inoltre, l’adesione al regime forfettario consente di non conservare i libri contabili, ma obbliga soltanto alla conservazione delle fatture ed alla presentazione della dichiarazione annuale per il calcolo dell’imposta dovuta (imposta sostitutiva, non IRPEF).

Riassumendo, una volta aperta la partita IVA si emetteranno delle fatture (si svolge una prestazione per qualcuno, si fattura la propria prestazione e si ottiene un “pagamento” dal soggetto per cui la prestazione è stata svolta) che saranno conservate; a fine anno le fatture conservate consentiranno, al Professionista al quale si farà riferimento, di calcolare il fatturato annuale e di predisporre la dichiarazione da inviare all’Agenzia delle Entrate. In base alla dichiarazione verrà calcolata l’imposta sostitutiva da pagare.

Il profilo burocratico.

Aprire la partita IVA non è immediato, ma nemmeno complesso. Il modo più “rapido” per eseguire correttamente questo adempimento è affidarsi a un Professionista abilitato alla presentazione telematica della “Dichiarazione di inizio attività”. Una volta forniti i dati richiesti (informazioni di anagrafica, domicilio fiscale, attività esercitata, etc.) ed inviata la pratica, in circa due ore dal momento dell’invio (salvo imprevisti, malfunzionamenti del software di compilazione, dati errati) sarà possibile ottenere il “Certificato di attribuzione di partita IVA” contenente il numero di Partita IVA relativo all’attività svolta.

Il codice ATECO (codice di sei cifre che contraddistingue e categorizza l’attività svolta) relativo all’attività di massaggiatore freelance è 96.09.09.

È importante precisare che la Partita IVA può essere aperta fino a 30 giorni successivi all’inizio dello svolgimento dell’attività.

Previdenza e contributi.

Un tassello importante da tenere in considerazione in regime di lavoratore autonomo è la contribuzione INPS.
Ogni soggetto che lavora in Italia è infatti tenuto al versamento di un onere contributivo ai fini pensionistici (ogni anno va accantonata una certa somma che farà parte della propria futura pensione).

Per i massaggiatori freelance, a differenza di molte professioni in Italia, non è prevista una “cassa” speciale, di conseguenza si dovrà adottare il regime della Gestione separata dell’INPS.

Attualmente, nel 2022, l’aliquota contributiva per la Gestione separata dell’INPS ammonta al 25,98% del Reddito fiscale (fatturato * 67%).

Prendiamo sempre in esame il massaggiatore professionista che fattura 18.000,00 euro annui; egli sarà tenuto a corrispondere dei contributi pari a 18.000,00*67%*25,98% = 3.133,18 euro (annui).

Questi contributi versati, si potranno sottrarre dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva, di cui sopra.

Ricapitolando, il soggetto in esame ogni anno dovrà pagare, in tutto:

  1. 3.133,18 euro di contributi per la Gestione separata INPS;

2A) 446,34 euro di imposta sostitutiva (se nei primi 5 anni di attività);

2B) 1.339,02 euro di imposta sostitutiva (dal 6° anno in poi).

[Il calcolo dell’imposta sostitutiva è il seguente:
(18.000,00*67% – 3.133,18)*5% o 15%]

Conclusione.

È fondamentale fare affidamento ad un professionista abilitato e competente affinché vi sia una corretta compilazione (e relativo invio) della dichiarazione annuale, per non incorrere in sanzioni che ridurrebbero ulteriormente il proprio guadagno. Inoltre, un consulente capace potrà guidare le scelte in modo che si ottengano benefici fiscali, bonus (tema più che attuale) e, di conseguenza, un maggior guadagno. Inoltre, la possibilità di eleggere il domicilio fiscale presso lo Studio di riferimento porta a un reale vantaggio perché si traduce in un’immediatezza nella ricezione delle comunicazioni fiscali ed in una perfetta sinergia tra Professionista e Cliente.
Fondamentale, nel mondo del lavoro attuale, essere sempre aggiornati sulle novità che possono interessare la propria attività, che si configurano il più delle volte in benefici, ma spesso anche in incombenze a pena di sanzione.

Un bravo consulente è un costo che elimina i costi.

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