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Attività didattica esente da IVA anche se svolta “a distanza”

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L’esenzione dall’IVA prevista per le prestazioni di insegnamento è applicabile indipendentemente dalla modalità di fruizione, in presenza o a distanza, in quanto anche le prestazioni svolte attraverso una piattaforma on line non mutano natura, non qualificandosi, in particolare, come servizi elettronici. L’esenzione, però, presuppone che l’attività di formazione, in presenza e a distanza, sia svolta nell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento per la specifica attività, a prescindere – per l’attività prestata a distanza – dal luogo in cui si trovano gli studenti che assistono al corso.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 25 del 14 gennaio 2022, in merito all’ambito di applicazione del regime di esenzione previsto dall’ art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

L’istante, inserito nell’elenco regionale degli organismi accreditati, ha fatto presente che l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 85/2021, ha specificato che il predetto regime non può essere applicato all’attività di formazione svolta al di fuori della Regione che ha rilasciato l’accreditamento.

Il dubbio sollevato dall’istante è relativo al trattamento impositivo dei corsi di formazione resi “a distanza”, rispetto ai quali gli studenti potrebbero essere dislocati “fisicamente” al di fuori del territorio della Regione, fermo restando che l’insegnante svolge la propria attività in aula presso la sede della società e il programma del corso è sempre il medesimo, indipendentemente dalla modalità di fruizione, in presenza o a distanza.


Premesso che, come precisato dalla risoluzione n. 47/E/2011, il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo e didattico che l’organismo intende realizzare e che, come sopra ricordato, l’esenzione non è applicabile all’attività di formazione svolta al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento, l’Agenzia delle Entrate – nella risposta n. 25/E/2022 in commento – ha preso esplicitamente in considerazione l’ipotesi in cui i corsi siano effettuati mediante la didattica a distanza individuandone anzitutto la natura.


L’aspetto da chiarire è, infatti, legato alla qualificazione dell’attività di formazione svolta a distanza, posto che la stessa, dal punto di vista dell’IVA, perderebbe la propria natura di prestazione didattica se riconducibile ai “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, tali essendo – secondo l’art. 7, par. 1, del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE – quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

Come, tuttavia, osservato dall’Agenzia, i corsi di formazione on line non sono annoverabili tra i servizi elettronici, in quanto l’art. 7, par. 3, lett. j), del citato Regolamento di esecuzione non considera tali i servizi di insegnamento per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto, come si verifica nel caso in esame.


Ne discende che la modalità di fruizione “a distanza” dei servizi di insegnamento non muta la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento, sicché – in linea di principio – non sussistono preclusioni all’applicazione del regime di esenzione di cui al citato art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 se non per ciò che riguarda la circostanza che gli studenti che assistono al corso tramite una piattaforma on line potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione che ha rilasciato l’accreditamento.

L’Agenzia delle Entrate considera, tuttavia, irrilevante questa eventualità, in quanto la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente, evidenziando che l’esenzione resta subordinata alla condizione che la sede operativa presso la quale è svolta l’attività di formazione sia ubicata nella Regione che ha fornito l’accreditamento.

( Articolo di Marco Peirolo pubblicato su “Fiscal Focus” )

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