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Bando Inail Isi 2019 – Calendario delle scadenze e contributi

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Il calendario delle scadenze Isi 2019

• Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda: 16 aprile 2020;

• Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 29 maggio 2020;

• Acquisizione codice identificativo per l’inoltro online: 5 giugno 2020;

• Comunicazione relativa alle date di inoltro online: 5 giugno 2020.

Contributi per la sicurezza e per l’ambiente

Il bando si concentra su due aspetti fondamentali come la sicurezza dei lavoratori e l’impatto ambientale delle attività agricole. Il primo obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per «miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro» si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

Il secondo obiettivo è quello di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali; per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l’ obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’ azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Per «produzione agricola primaria» è intesa la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

Contributo in regime «de minimis»

I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all’ applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Questo significa che le imprese sono tenute a controllare la situazione del plafond «de minimis» e, nel caso questo sia saturo, devono rinunciare alla partecipazione al bando. I regolamenti de minimis sono differenti a seconda del settore di attività dell’impresa:

• Regolamento (Ue) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’ applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non deve superare i 200.000,00 euro nell’ arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);

• Regolamento (Ue) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (Ue) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all’ applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non deve superare i 20.000,00 euro nell’ arco di tre esercizi finanziari;

• Regolamento (Ue) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non deve superare i 30.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

I finanziamenti di cui all’ Asse 5, invece, non sono sottoposti al regime «de minimis», bensì sono chiamati a rispettare le condizioni e le limitazioni di cui al:

• Regolamento (Ue) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (Ue) 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006 (Guue L 193/25 del 01.07.2014). Ai sensi dell’articolo 9 del predetto Regolamento (Ue) n.702/2014 come modificato dal Regolamento (Ue) 2019/289, la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto è stata trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione europea, che ha attribuito alla misura di aiuto per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli realizzata attraverso il bando, il numero di identificazione SA.45695(2016/XA).

( Articolo di Roberto Lenzi pubblicato su “Italia Oggi” )

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