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Controlli delle Entrate rafforzati su cessione e sconto in fattura (Bonus 110%)

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I fornitori e i cessionari risponderanno per l’utilizzo irregolare dei bonus.

I controlli dell’agenzia delle Entrate sulle «trasformazioni» delle detrazioni in «crediti d’imposta» compensabili orizzontalmente o cedibili a terzi ovvero sugli «sconti in fattura», relativamente ai crediti d’imposta indicati nell’articolo 121 del decreto Rilancio si concentreranno sulle verifiche documentali relative alla «sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta» oggetto di trasformazione, cessione o di “sconto in fattura”.

In caso di assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’agenzia delle Entrate provvederà a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi e delle sanzioni, solo nei confronti del contribuente che ha effettuato le suddette opzioni, tranne nei casi in cui vi sia stato il «concorso nella violazione» da parte del cessionario o del fornitore che ha applicato lo sconto. In questi casi, questi soggetti saranno responsabili in solido con il contribuente che ha effettuato l’opzione, per il pagamento dei suddetti importi e dei relativi interessi.

I fornitori e i soggetti cessionari, comunque, risponderanno «per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto».

Visto, asseverazione, congruità

Tra le spese che possono essere detratte con il super bonus del 110% (ma probabilmente non anche con le altre agevolazioni) rientrano anche quelle sostenute per il rilascio, quando necessario, del visto di conformità, da inviare alle Entrate, da parte degli intermediari abilitati (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio e responsabili dei Caf-impresa o dei Caf-dipendenti). Inoltre, vi rientrano anche quelle, effettuate dai «tecnici abilitati», per la nuova asseverazione dei «requisiti tecnici minimi» per il risparmio energetico «qualificato» da inviare all’ Enea o quelle per le misure antisismiche dell’asseverazione dell’efficacia delle stesse e dell’attestazione della loro congruità. Questi adempimenti, con le nuove prescrizioni del decreto Rilancio, devono essere necessariamente effettuati ai fini dell’opzione per la «trasformazione» della detrazione in «credito d’imposta», seguita dalla cessione a terzi (non per la semplice «trasformazione» e compensazione da parte dello stesso contribuente) ovvero per lo «sconto in fattura».

Ciò vale, non solo per i crediti d’imposta del 110%, ma anche per gli altri, con percentuali minori. Questi obblighi, infatti, anche se sono contenuti nell’ articolo 119, commi 11 e 13, del decreto Rilancio, sono espressamente richiesti per tutte le cessioni o «sconti in fattura» previsti dall’articolo 121. Nonostante la obbligatorietà di questi adempimenti per queste due opzioni, però, le relative spese dovrebbero essere detraibili solo per il super bonus del 110% e non per le agevolazioni minori (articoli 119, comma 15, del decreto Rilancio). Le cessioni o «sconti in fattura» per il super bonus del 110% sono relativi ai ad alcuni interventi (si veda alle pagine 2 e 3): per il risparmio energetico «qualificato» comprensivo dei tre nuovi interventi «trainanti»; per l’adozione di tutte le misure antisismiche «speciali»; per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo; per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Gli altri bonus «a credito».

Ecco, invece, le agevolazioni con percentuali diverse dal 110%, per le quali è possibile effettuare le suddette opzioni e per le quali sono comunque obbligatori il visto di conformità e gli altri adempimenti suddetti: la detrazione del 50% (36% dal 2021), per il recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir; la detrazione del 50-65-70-75-80-85%, per il risparmio energetico «qualificato» dell’ articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63; la detrazione del 50-70-75-80-85%, per gli interventi antisismici «speciali», ai sensi dell’ articolo 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63; la detrazione del 90%, per il bonus facciate; la detrazione del 50% (dal 2021 del 36%), per «l’installazione di impianti fotovoltaici» dell’ articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir; la detrazione del 50%, per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

( Articolo di Luca De Stefani pubblicato su “Il Sole 24Ore” )

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