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Detrazione 19%: la complessa “traccia” del pagamento tracciabile

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Suona come un gioco di parole, ed in effetti lo è, ma non sarà divertente: la circostanza che la detrazione IRPEF del 19% sia, a partire dal 1° gennaio 2020, subordinata all’avvenuto pagamento con strumenti tracciabili comporta un super lavoro del quale, francamente, avremmo volentieri fatto a meno.

Innanzi tutto, richiamiamo quali sono quelle spese per le quali è richiesto il pagamento tracciabile ai fini della detrazione: si tratta di tutte quelle spese per le quali la detrazione è stabilita nella misura del 19% (vedi tabella allegata, tratta dalle istruzioni del modello 730/2021), ovvero degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Non soggiacciono invece alla medesima disposizione le spese per le quali è prevista una detrazione in misura diversa, ad esempio del 26%, ma ciò non significa affatto che siano fuori dal vincolo di pagamento tracciabile; per molte di esse, infatti, è previsto che il pagamento debba essere effettuato con specifiche modalità, da verificarsi caso per caso.

Tornando alla questione della detrazione del 19%, la novità, con la quale concretamente dovremo confrontarci in sede di predisposizione dei dichiarativi 2021 riferimento 2020, discende da quanto disposto dall’art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160), con l’importante esclusione disposta dal comma 680 della medesima norma.

Il pagamento tracciabile non è necessario ai fini della detrazione relativa alle spese sostenute:

  • per l’acquisto di medicinali;
  • per l’acquisto di dispositivi medici;
  • per spese sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
  • per spese sostenute per prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


In tutti gli altri casi il pagamento tracciabile è indispensabile, il ché significa che la spesa deve essere stata onorata tramite bonifico, assegno, moneta elettronica ecc.; detto in altri termini, tutto, fuorché i contanti. La necessaria dimostrazione dell’avvenuto pagamento con modalità tracciabile comporta inevitabilmente un poderoso lavoro, essendo necessario verificare, in abbinamento al giustificativo fiscale, l’avvenuto pagamento ad esempio a mezzo bancomat, assegno, bancomat, ecc.

Occorre quindi aver conservato le ricevute dei POS (o dimostrare l’addebito in conto); in caso di assegno o bonifico sarà indispensabile l’estratto conto (o la ricevuta di bonifico), mentre nel caso di moneta elettronica la questione potrebbe farsi più complessa, dovendosi trovare un modo di “estrapolare” dall’app utilizzata un estratto conto dei movimenti effettuati. Complicata anche la gestione in caso di utilizzo delle carte di credito, per le quali dimostrare l’addebito in conto corrente non sarà sufficiente, posto che trattasi di un addebito indistinto per tutte le spese sostenute con la carta stessa in un determinato lasso di tempo; in questo caso, quindi, sarà l’estratto conto dei movimenti della carta, che riporta il dettaglio, a costituire la richiesta comprova.

È bene sottolineare che tutte le “tracce” del pagamento tracciato diventano parte essenziale della documentazione atta a dimostrare la bontà della detrazione effettuata, e come tale dovranno essere gelosamente conservate per futuri controlli.


I più fortunati, però, potranno però evitare l’affannosa ricerca della comprova della modalità di pagamento, laddove l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile sia già stato documentato mediante annotazione effettuata all’atto dell’emissione della fattura/ricevuta fiscale o documento commerciale. Detto in altri termini, se il pagamento risulta effettuato in una delle modalità ammesse direttamente già nel documento di spesa, non sarà necessario ricercarlo/dimostrarlo nuovamente. È tuttavia curioso che tale prova debba invece comunque essere fornita quando il soggetto prestatore (esempio medico) non abbia annotato in origine, in sede di emissione della ricevuta, la modalità di pagamento, ma poi tale ricevuta abbia trasmesso al Sistema TS dichiarando l’avvenuto pagamento tracciabile; a parere di chi scrive, posto che tale informazione è stata richiesta in sede di trasmissione al Sistema STS, richiedere nuovamente la comprova al contribuente costituisce l’ennesima prova della ridondanza di informazioni che vengono troppe volte richieste, inutilmente, più volte.

Le principali problematiche, presumibilmente, si verificheranno con riferimento alle spese sostenute nei primi mesi dell’anno 2020. Occorre infatti ricordare che la disposizione qui in esame è stata introdotta con la manovra, approvata il 27 dicembre 2019, con effetto già a partire dal 1° gennaio 2020. I contribuenti hanno avuto quindi pochissimo tempo per venire a conoscenza delle nuove misure e comportarsi di conseguenza. Sul punto occorre non lasciarsi confondere dal fatto che a lungo si era invocata una proroga dell’obbligo di tracciabilità, ed in proposito un apposito emendamento era stato introdotto nel decreto milleproroghe 2019; tale emendamento, infatti, non era stato accolto, di conseguenza l’obbligo di pagamento tracciabile ha trovato piena applicazione sin dal 1° gennaio 2020.

Di particolare interesse risulta inoltre ricordare in questa sede la risposta ad istanza di interpello nr. 484 del 19 ottobre 2020 con la quale era stato chiarito che il soggetto intestatario del documento di spesa, ovvero colui che la spesa ha sostenuto e porta in detrazione, non deve essere necessariamente l’intestatario dello strumento di pagamento tracciabile utilizzato.

Nello specifico il caso era quello di un soggetto che aveva sostenuto una spesa sanitaria in struttura non accreditata, per la quale è richiesto il pagamento tracciato, ed il pagamento era stato eseguito tramite POS da parte del figlio, cui poi le somme erano state rimborsate in contanti da parte del paziente.

In tale sede l’Agenzia aveva confermato che l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento. L’Agenzia aveva altresì specificato che: “Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all’Amministrazione Finanziaria, il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio”.

( Articolo di Sandra Pennacini pubblicato su “Fiscal Focus” )

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