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La tassazione delle società semplici

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La società semplice è un tipo di società, regolata dagli articoli 2251 e ss. cod. civ., che può essere utilizzata esclusivamente per l’esercizio di attività economiche non commerciali (articolo 2249 cod.civ.).

Tipicamente, la società semplice è utilizzata per lo svolgimento di attività di natura professionale, ovvero di mera gestione di unità immobiliari.

Dal punto di vista fiscale, pur condividendo con gli altri tipi di società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) il regime di imputazione dei redditi ai soci per trasparenza ai sensi dell’articolo 5 Tuir, le società semplici determinano il loro reddito imponibile complessivo presentando autonoma dichiarazione dei redditi, quale sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito di cui all’articolo 6 Tuir, ovvero redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, al netto degli eventuali oneri deducibili. Il reddito viene pertanto determinato applicando le stesse regole previste per le persone fisiche.

Il reddito complessivo della società così determinato viene poi attribuito ai soci, per l’assoggettamento a tassazione Irpef, che lo dichiarano in modo proporzionale alle quote di partecipazione possedute, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

Di conseguenza, le eventuali successive distribuzioni di utili già imputati per trasparenza ai soci non assumeranno rilevanza ai fini impositivi, ma produrranno un effetto indiretto, determinando esclusivamente una variazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nel caso particolare in cui la società semplice produca redditi che vengono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o produca redditi esenti, tali importi non concorrono alla determinazione del reddito imponibile e quindi non vengono neppure attribuiti ai soci; inoltre in caso di successiva distribuzione non subiscono alcuna imposizione.

Tale principio è stato recentemente confermato dall’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 689 e 691 dell’8 ottobre scorso, riguardanti la tassazione in capo ai soci (persone fisiche non imprenditori nel primo interpello, società in accomandita semplice nel secondo) di somme attribuite in sede di liquidazione di una società semplice, somme rinvenienti da redditi esenti o assoggettati ad imposta sostitutiva.

Ricordiamo che l’articolo 20-bis Tuir, dedicato ai “Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione”, stabilisce che ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, che a sua volta prevede che “le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”.

Tale norma che regola l’ipotesi di scioglimento del rapporto sociale, va in ogni caso coordinata con quanto previsto dall’articolo 68, comma 6, Tuir e con le caratteristiche peculiari della società semplice.

Il caso trattato nelle risposte dell’Agenzia riguarda la cessione a titolo oneroso da parte di società semplice di unità immobiliari acquistate o costruite da più di cinque anni.

A norma di quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lett. b), Tuir l’eventuale plusvalenza realizzata mediante la predetta cessione non costituisce reddito imponibile, proprio in virtù del possesso ultra quinquennale e quindi non si verifica neppure alcuna imputazione di reddito per trasparenza in capo ai soci.

La successiva distribuzione ai soci di tali somme, debitamente documentate, non può dar luogo a tassazione in capo agli stessi, proprio perché le stesse derivano da redditi che non sono imponibili in capo alla società. “Più precisamente, si ritiene che non siano imponibili i redditi compresi nelle somme che saranno attribuite ai soci in esito allo scioglimento della società semplice nei limiti in cui esse derivino esclusivamente dalla cessione delle predette unità immobiliari possedute da oltre un quinquennio” (risposta ad istanza di interpello n. 691/2021).

Analogamente si deve ritenere che il medesimo ragionamento valga nel caso di somme assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come nel caso di plusvalenza realizzata da società semplice a seguito della cessione di partecipazioni, assoggettata ai sensi dell’articolo 5 D.Lgs. 461/1997 ad imposta sostitutiva del 26%.

( Articolo di Federica Furlani pubblicato su “Euroconference News”)

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