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I casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

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Non sempre il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Infatti, il contribuente deve presentare il modello 730, ovvero il modello Redditi PF, solo se, nel periodo d’imposta di riferimento, ha conseguito redditi e non rientra nelle ipotesi di esonero. In particolare, il contribuente è esonerato alla presentazione della dichiarazione dei redditi nelle ipotesi in cui possegga i seguenti redditi relativi a:

• abitazione principale e relative pertinenze;

• altri fabbricati non locati, purché tali fabbricati non siano situati nello stesso comune dell’abitazione principale;

• lavoro dipendente o di pensione, purché siano corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;

• lavoro dipendente o pensione, anche corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;

• rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto;

• redditi esenti, quali le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte a militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani (affetti da lebbra) e pensioni sociali; • redditi soggetti ad imposta sostitutiva (esclusi quelli soggetti a cedolare secca);

• redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, ad esempio, le provvigioni ricevute dagli incaricati alle vendite.

Si precisa che il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi anche se detiene l’abitazione principale, con le relative pertinenze, e ha percepito, per il medesimo periodo d’imposta, redditi di lavoro dipendente o di pensione. Vi sono poi dei casi di esonero configurabili nonostante il possesso di alcuni redditi, purché rientranti in determinati limiti.

In particolare, i limiti sono i seguenti:

• 500 euro di reddito relativo a terreni e/o fabbricati, compresa l’abitazione principale soggetta ad Imu;

• 8.000 euro di reddito di lavoro dipendente o assimilato, ad esclusione dell’abitazione principale, purché il periodo di lavoro o di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

• 8.000 euro di reddito di pensione, ad esclusione dell’abitazione principale, purché il periodo di lavoro o di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

• 7.500 euro di redditi di pensione, maggiorati di 185,92 euro di reddito relativo a terreni e da reddito relativo ad abitazione principale, purché il periodo di lavoro o di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

• 8.000 euro di redditi di pensione e altre tipologie di reddito;

• 8.000 euro di assegno periodico corrisposto dal coniuge e altre tipologie di reddito;

• 4.800 euro di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro;

• 30.658,28 euro di compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.

L’esonero, determinato in base ai limiti indicati, non si applica se il contribuente deve restituire, anche parzialmente, il bonus Irpef. In generale, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro, determinata quale differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni per carichi di famiglia o per redditi di lavoro dipendente, pensioni e/o altri redditi, e le ritenute.

( Articolo di Laura Mazzola pubblicato su “Euroconference News”)

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