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Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale per perdite

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Con il presente contributo si vuole evidenziare come, con il D.L. 23/2020, entrato in vigore il 9.04.2020, siano state previste misure temporanee, che in parte derogano ai principi civilistici, al fine di garantire la continuità delle imprese che si trovano ad essere fortemente colpite dagli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul territorio nazionale.

Nella relazione illustrativa al D.L. 23/2020 si legge, infatti, che le misure adottate hanno l’obiettivo di evitare che imprese che, prima dell’epidemia, presentavano condizioni economiche anche ottimali, si trovino in difficoltà a causa di “patologiche” perdite di capitale che non riflettono le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte.

Si vuole evitare che le perdite subite negli esercizi chiusi al 31.12.2020, in quanto eccezionali e contingenti, possano comportare irrimediabilmente la messa in liquidazione di società sane, con perdita della prospettiva di continuità, o il rischio per gli amministratori di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 cod. civ..

In particolare, l’articolo 6 D.L. 23/2020 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in analisi, quindi dal 9 aprile 2020, e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applichino gli articoli 2446, commi 2 e 2, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter cod. civ..

Nel caso cioè di imprese i cui esercizi sociali si chiudano nel periodo che va dal 9.04.2020 al 31.12.2020, qualora dai relativi bilanci di esercizio emerga una delle fattispecie individuate dagli articoli citati, non si fa luogo alle disposizioni civilistiche previste.

Ad esempio, nel caso dell’articolo 2446 cod. civ., per le società per azioni, al primo comma è previsto che quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio:

• convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti;

• all’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione;

• la relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione;

• nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

L’articolo, al secondo comma, prevede che, se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve:

• ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

• in mancanza, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle imprese a cura degli amministratori.

Il D.L. 23/2020 dispone che non si applichi il comma 2 dell’articolo 2446 cod. civ.: questo significa che la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, subita nell’esercizio chiuso tra il 09.04.2020 e il 31.12.2020, anche nel caso in cui non si riduca a meno di un terzo del capitale nell’esercizio successivo, non può comportare una riduzione del capitale stesso.

Il D.L. 23/2020 prevede altresì che non si applichi il comma 3 dello stesso articolo 2446 cod. civ., il quale prevede che, nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria possano prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione.

L’articolo 2447 cod. civ. prevede, nel caso delle società per azioni, che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327 cod. civ., gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Il D.L. 23/2020 prevede una deroga a tale articolo per le perdite di esercizio che abbiano le caratteristiche descritte e che si siano verificate negli esercizi chiusi tra il 09.04.2020 e il 31.12.2020. In questi casi, anche qualora il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, che per le S.p.a. è di euro 50.000, non corre l’obbligo di delibare la riduzione e la contemporanea “ricapitalizzazione” o la trasformazione del tipo sociale in altro che preveda diversi limiti per il capitale.

L’articolo 2482 bis cod. civ., in materia di società a responsabilità limitata, dispone che quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio:

• convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti;

• all’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, nei casi previsti dall’articolo 2477 cod. civ., del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

• se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione;

• nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Il comma 4 dello stesso articolo 2482 bis cod. civ. prevede che, se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza di tale provvedimento, gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nominati ai sensi dell’articolo 2477 cod. civ., devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il comma 5 dell’articolo 2482 bis cod. civ. dispone che il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Il comma 6, infine, prevede che si applichi, in quanto compatibile, l’ultimo comma dell’articolo 2446 cod. civ.

Il D.L. 23/2020 prevede che non si applichino i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2482 bis cod. civ.: questo significa che, così come per le società per azioni, anche per società a responsabilità limitata, la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, subita nell’esercizio chiuso tra il 09.04.2020 e il 31.12.2020, anche nel caso in cui non si riduca a meno di un terzo del capitale nell’esercizio successivo, non può comportare una riduzione del capitale stesso.

L’articolo 2482 ter cod. civ. prevede infine che, nel caso di società a responsabilità limitata, se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È in ogni caso fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

Il D.L. 23/2020 prevede una deroga a tale articolo per le perdite di esercizio che abbiano le caratteristiche descritte e che si siano verificate negli esercizi chiusi tra il 09.04.2020 e il 31.12.2020. In questi casi, così come previsto per le società per azioni, anche per le società a responsabilità limitata, qualora il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, non corre l’obbligo di delibare la riduzione e la contemporanea “ricapitalizzazione” o la trasformazione del tipo sociale in altro che preveda diversi limiti per il capitale.

Il D.L. 23/2020, all’articolo 6, infine, prevede che per lo stesso periodo non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies cod. civ..

L’articolo 2484, comma 1, n. 4, cod. civ. dispone che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter cod. civ..La norma prevede quindi che, nel caso in cui il capitale sociale si riduca al di sotto del minimo legale, a meno che non si agisca ai sensi degli articoli citati con riduzione e ricapitalizzazione della società o trasformazione della stessa, la società si scioglie. La deroga a tale articolo è in linea con le altre deroghe sopra descritte: quando, a causa di perdite subite nel periodo che va dal 09.04.2020 al 31.12.2020, sia intaccato il capitale sociale che addirittura si riduce al di sotto del limite legale, non si fa luogo né alla riduzione e ricapitalizzazione dello stesso, né alla trasformazione della società né, tantomeno, allo scioglimento della stessa.

Ultima deroga prevista è per l’articolo 2545 duodecies cod. civ. che per la società cooperativa prevede lo scioglimento per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale. La deroga opera però, come recita l’articolo 6 D.L. 23/2020, solo per le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale: di conseguenza, nell’articolo 2545 duodecies cod. civ. citato, l’unica deroga si riferisce allo scioglimento dovuto alla perdita del capitale sociale.

( Articolo di Francesca Dal Porto pubblicato su “Euroconference News” )

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