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La vigilanza sul lavoro – Come cambiano i poteri degli ispettori dopo il decreto Semplificazioni

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Armi più affilate in mano agli ispettori. La legge n. 120/2020 (di conversione decreto legge n. 76/2020, cosiddetto Semplificazioni), infatti, quasi silenziosamente, ha riformato due misure in mano agli ispettori che possono essere attivati quando si trovano in presenza di violazioni di norme in materia di lavoro e di legislazione sociale: «Potere di disposizione» e «diffida accertativa».


Le novità, operative dal 15 settembre, ha spiegato l’Inl, l’Ispettorato nazionale del lavoro, hanno una duplice finalità: semplificare l’utilizzo dei poteri da parte del personale ispettivo, da una parte; ampliare sensibilmente la possibilità di garantire una tutela sostanziale ai lavoratori dall’ altra.

Effettivamente la nuova «disposizione» permette la rapida risoluzione delle criticità rilevate, in caso di ottemperanza da parte del datore di lavoro; nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi alla disposizione, l’ ispettore può procedere con la «diffida». Il tutto condito dalla nuova sanzione variabile da 500 a 3.000 euro per l’inottemperanza alla disposizione, a discrezione degli ispettori. Alla luce di queste novità, l’inserto analizza la «vigilanza in azienda» (svolta in presenza o da remoto, come ora è dovuto per via del Covid-19) e il quadro degli strumenti in mano agli ispettori.

La vigilanza

La vigilanza sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro è affidata principalmente all’Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) che svolge le attività ispettive già esercitate dal ministero del lavoro, dall’ Inps e dall’ Inail e coordina l’attività di vigilanza nelle materie di competenza di tali istituti. Il personale ispettivo dell’Inl, in particolare, ha il compito di vigilare: sull’ esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di

legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro, a prescindere dallo schema contrattuale di volta in volta utilizzato; sulla corretta applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro (nazionali, territoriali o aziendali), quando le parti sono obbligate a rispettarli; sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente.

Per assicurare l’omogeneità della vigilanza, le attività di accertamento tecnico effettuate per conto dell’Inps e dell’Inail sono disciplinate da apposite convenzioni che i due istituti hanno stipulato con l’Inl mediante Protocolli d’intesa che disciplinano le forme di collaborazione tra istituti, finalizzata a un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza, rispettivamente, in materia di contribuzione obbligatoria (Protocollo d’intesa Inps/Inl 21 febbraio 2017) e assicurativa (Protocollo d’intesa Inail/Inl 10 luglio 2017). Ai funzionari ispettivi di Inps e Inail sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. La competenza in materia di vigilanza sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro è attribuita alle Asl (ai Dipartimenti di prevenzione).

La vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro (Interpello ministero del lavoro n. 21/2009): è attuata principalmente attraverso la diffida accertativa per crediti patrimoniali; può concentrarsi anche sulla corretta determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione.

Priorità (il ruolo dei consulenti del lavoro)

L’attività di vigilanza è orientata in via assolutamente prioritaria nei confronti delle imprese prive della Asse.Co, fatta eccezione per le seguenti ipotesi: specifica richiesta di intervento; indagine demandata dall’autorità giudiziaria o da altra autorità amministrativa; controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente. Si ricorda che i consulenti del lavoro hanno la facoltà di asseverare la conformità dei rapporti di lavoro, con riferimento a quelli di tipo subordinato e parasubordinato, instaurati presso datori di lavoro (quindi sia imprese che professionisti). Tale asseverazione, definita Asse.co, si basa su una procedura del tutto volontaria (non obbligatoria). L’impresa interessata deve farne richiesta al consiglio nazionale, anche …

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( Articolo di Daniele Cirioli pubblicato su “Italia Oggi” )

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