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Colpo di spugna del Fisco su debitori a rischio fallimento

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Linea soft introdotta dal decreto legge 125: creditori pubblici degradati senza voto.

Quali novità. Tutte le imprese a rischio di insolvenza che dimostrano che dalla liquidazione del patrimonio in un alternativo scenario fallimentare non sono in grado di pagare integralmente i loro debiti previdenziali, contributivi ed erariali, possono ottenerne lo stralcio tramite la degradazione al rango di chirografo, con la conseguenza che anche ai creditori pubblici deve essere riconosciuta la sola percentuale pagata agli altri creditori di pari rango (chirografario). Secondo la giurisprudenza e l’art.160, comma 2 lf questo era già permesso, solo che per ottenere lo stralcio occorreva anche ottenere il voto favorevole alla proposta da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’Inps e degli altri enti titolari dei crediti. Le modifiche agli artt. 180 e 182-bis, invece, rimettono la decisione e quindi il voto, al tribunale e anche il nuovo art. 182-ter precisa che la competenza della valutazione della convenienza è solo del tribunale. Nessuna parola è, quindi, necessaria da parte degli enti creditori, che rimangono a guardare.

Il Tribunale può omologare la proposta di concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti tutte le volte che il debitore dimostra, tramite l’attestazione sottoscritta dal professionista indipendente, ex art. 161, comma 3, o 182-bis, che la proposta non è peggiorativa e anzi conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare del patrimonio. La relazione del professionista, così, rappresenta il vero fulcro per concedere la possibilità alle imprese in crisi di liberarsi dai debiti.

Di fatto, dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le imprese con debiti tributari e contributivi potranno ottenere l’esdebitazione da debiti erariali-previdenziali se le proposte formulate ai creditori daranno evidenza della convenienza di quanto offerto nel piano di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione rispetto al soddisfacimento ottenibile nella ipotesi alternativa della liquidazione fallimentare. Ovviamente tale pronostico non deve essere aleatorio, bensì deve trovare una ragionata e coerente rappresentazione delle motivazioni, secondo un giudizio non contestabile e il più oggettivo possibile, valutando le corrette ipotesi di liquidazione del patrimonio, che non sempre deve essere di tipo atomistico, ovvero prevedere la sola vendita per singolo bene, potendo in alcuni casi essere ipotizzabile anche la vendita in blocco e in esercizio dell’azienda, per esempio.

Come dimostrare la convenienza.

Le prospettazioni dello scenario fallimentare devono essere accompagnate dalla relazione di attestazione del professionista che deve, ai sensi della legge fallimentare, ancorché nominato dal debitore, essere indipendente e non interessato al risanamento, ma soprattutto privo di conflitti di interesse, poiché la falsa attestazione o la omissione di informazioni rilevanti ai creditori e al tribunale comporta la responsabilità penale ai sensi dell’art. 236 bis lf. Il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato, ovvero la attuabilità dell’accordo di ristrutturazione, affiancando a tali giudizi anche quello della convenienza della proposta per il fisco e gli enti di assistenza e previdenza sociale. Sia nel caso di concordato preventivo, in base alle modifiche apportate all’art. 180 lf, sia nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, in base alle modifiche apportate all’art. 182-bis lf, la relazione del professionista (ex art. 161, comma 3, o ex art. 182-bis) deve indicare chiaramente che la proposta di soddisfacimento dell’ amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’ alternativa liquidatoria (si veda altro articolo in pagina). La relazione, quindi, deve essere redatta in modo da rispettare il precetto dell’art. 160, comma 2, lf il quale permette di degradare i crediti assistiti da garanzia o privilegio tutte le volte che il valore dei beni che formano la garanzia o assistono la prelazione risultino incapienti per soddisfare il credito. L’emendamento approvato in senato prevede, infatti, la modifica dell’art.182-ter lf, in tema di transazione fiscale, che dunque precisa che lo stralcio dei debiti può avvenire anche a seguito di degradazione per incapienza.

( Articoli di Marcello Pollio e Filippo Pongiglione pubblicato su “Italia Oggi sette”)

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