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Gli aiuti alle imprese turistiche – Parte 1

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Aiuti alle imprese turistiche per uscire dal tunnel della pandemia e delle restrizioni. Le norme agevolative messe in campo dal legislatore per favorire il comparto, da un lato, intendono finanziare le perdite subite a causa delle chiusure per le restrizioni e per il contenimento della diffusione del Covid-19; dall’ altro, hanno l’obiettivo di introdurre nuovi incentivi per consentire a una categoria estremamente penalizzata dalla pandemia di «ripartire» anche con nuove iniziative e investimenti.

Finanziamenti agevolati, incentivi, contributi a fondo perduto e indennizzi potranno essere concessi alle strutture turistiche presenti sull’ intero territorio nazionale: alberghi, villaggi turistici, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, b&b, residence, attività di alloggio connesse ad aziende agricole, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, imprese che gestiscono vagoni letto, agenzie di viaggio e tour operator, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero e ogni altra attività legata al turismo, Le agevolazioni del «pacchetto turismo» che sono state via via messe in campo dalle istituzioni governative (dl Cura Italia, dl Liquidità, dl Rilancio, dl Agosto, dl Ristori, legge di bilancio 2021, decreto Sostegni) vanno dall’ esenzione Imu 2021 per le strutture ricettive al tax credit ristrutturazione, dal bonus vacanze alla Nuova Sabatini, dal bonus facciate all’ ecobonus 50 e 65%, dal credito imposta per sistemi di filtraggio dell’ acqua ai contributi del decreto sostegni, dal bonus affitti ai contributi a favore degli operatori dei comprensori sciistici nei comuni montani. A cui si aggiungono agevolazioni di tipo più strettamente «tecnico», come la sospensione delle quote di ammortamento 2020, la rivalutazione gratuita dei beni d’impresa e il credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale. Tra le principali agevolazioni di cui possono usufruire le imprese del comparto non potevano mancare, inoltre, gli incentivi per le assunzioni di donne e di giovani under 36 e le indennità per i lavoratori stagionali del turismo.


Un cenno merita, infine, il Fondo sperimentale per la formazione turistica esperenziale, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Fondo, ripartito tra le regioni, è stato messo in campo per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore, aumentare la loro attenzione alla sostenibilità ambientale ed è vincolato all’ organizzazione di corsi di formazione esperenziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo. Con decreto interministeriale verranno individuate le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l’ammontare del contributo concedibile.

1) ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021

Gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo e della ricettività alberghiera sono stati esentati dalla prima rata Imu 2021 (art. 1, commi 599-601, legge di bilancio 2021).


Immobili esentati

L’esenzione riguarda gli immobili in cui si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Si tratta in particolare di: – stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; – alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; – immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ ambito di eventi fieristici o manifestazioni; – discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate. Non solo proprietari L’ esenzione si applica anche a tutti i soggetti passivi Imu, a condizione che siano anche gestori delle seguenti attività economiche: – alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi; – discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Bonus vacanze

L’ art. 176 del decreto Rilancio ha istituito un credito vacanze per promuovere il consumo di servizi resi nel territorio nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e b&b. Il bonus potrà essere utilizzato per l’acquisto di servizi di alloggio e di vitto fatturati da un’unica impresa turistica; non è ammesso il frazionamento degli acquisti su più operatori. Il riconoscimento dell’agevolazione è previsto subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni: – le prestazioni ricettive devono essere rese entro i confini nazionali; – l’ammontare della spesa deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (nuovo scontrino elettronico) riportante il codice fiscale dell’utente titolare del credito; – il pagamento non deve transitare attraverso portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Strutture ospitanti A titolo esemplificativo e non esaustivo, il bonus può essere utilizzato nell’ambito delle seguenti strutture (con relativi codici Ateco): – 55.10 alberghi e strutture simili; – 55.10.00 alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); – 55.20 alloggi per vacanze e strutture per brevi soggiorni; – 55.20.10 villaggi turistici; – 55.20.20 ostelli della gioventù; – 55.20.30 rifugi di montagna, compresi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande; – 55.20.40 colonie marine e montane; – 55.20.50 affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, b&b, residence, alloggio connesso alle aziende agricole; – 55.20.51 fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia; – 55.20.52 attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Il bonus vacanze

È attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, in particolare spettano al massimo: – 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone; – 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone; – 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona. Il bonus è fruibile esclusivamente nella misura: – dell’80% d’ intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto; – del 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da par
te dell’avente diritto. Per esempio, se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro). Se, invece, per lo stesso soggiorno, il nucleo sostiene un costo di 600 euro, il credito a cui ha diritto è pari a 500 euro (da utilizzare per 400 euro sotto forma di sconto presso il fornitore e per 100 euro in detrazione nella dichiarazione dei redditi).

Lo sconto

Lo sconto fruibile è pari all’ 80% del valore massimo dell’agevolazione attribuita oppure all’ 80% del corrispettivo dovuto, se quest’ ultimo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita. Il restante 20% può essere detratto dall’ imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale. Tale importo verrà utilizzato anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’ imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Utilizzo

 Il bonus: – è utilizzabile esclusivamente in compensazione; – può essere ceduto:

a) a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi;

b) a istituti di credito e altri intermediari finanziari;

con facoltà di successiva cessione del credito

Bonus vacanze
BeneficiariNuclei familiari composti da una o più persone, entro Isee non superiore a euro 40.000
Strutture ricettive in cui spendere il bonusIl bonus può essere speso in Italia nelle strutture che svolgono attività turistico ricettive, anche stagionali: alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze e strutture per brevi soggiorni, villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna, colonia, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, b&b, attività di alloggio connesse alle aziende agricole
Bonus80% della spesa della vacanza da 150 euro a nuclei familiari composti da una sola persona, fino a 500 euro a quelli composti da due o più persone
Operatività/utilizzoCessione del bonus all’atto del pagamento, tramite portale dedicato dell’Agenzia delle entrate
TerminiFino a tutto il 31/12/2021 per quanto riguarda il solo utilizzo; il bonus doveva essere stato richiesto e scaricato sulla App IO entro il 31/12/2020
Riferimenti normatividl 183/2020, convertito dalla legge 21/2021 (Milleproroghe)

( Articolo di Bruno Pagamici pubblicato su “Italia Oggi Sette”)

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