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Gli aiuti alle imprese turistiche – Parte 2

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SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Per non «deprimere» il risultato di esercizio 2020, le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, comprese le imprese turistiche (alberghi 55.10.00, case vacanza, residence e b&b 55.20.51 e tutte le attività con codice Ateco 55), possono sospendere le quote di ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per il bilancio 2020.

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali rimarrebbe quindi quello risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non imputata nel bilancio 2020 sarà contabilizzata nel conto economico relativo all’esercizio 2021, posticipando in tal modo tutte le quote di ammortamento successive; in pratica viene allungato di un anno il piano di ammortamento originario (art. 60, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinques, legge 126/2020 di conversione decreto Agosto).

N.B. Per quanto riguarda il leasing finanziario sarà consentito solo di fruir
e di una rimodulazione del costo per tenere conto della modifica nella durata del finanziamento.

La facoltà della deroga

La deroga all’ obbligo di ammortamento può essere applicata in tutti i casi in cui vi è una mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni. Le società sono libere di utilizzare la deroga anche quando ciò non si fonda sul minor utilizzo del singolo bene (o classe di beni) ma da intendersi in senso più esteso dal presupposto di aver subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia da Covid-19.


I vincoli

Con la sospensione delle quote di ammortamento per l’anno 2020, le imprese devono: – destinare a una riserva indisponibile di patrimonio netto gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata.

– indicare in nota integrativa le ragioni della deroga, l’iscrizione e l’importo della riserva indisponibile.
Qualora negli anni successivi il risultato dell’esercizio non evidenzi alcun utile ovvero registri un utile di importo inferiore, l’impresa dovrà integrare l’importo della riserva indisponibile utilizzando le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili.


Nel caso in cui non esistano riserve di utili o patrimoniali disponibili o siano inferiori all’importo necessario per integrare la riserva derivante dalla mancata effettuazione dell’ammortamento, l’impresa potrà integrarla, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. In nota integrativa le imprese dovranno anche indicare l’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Le società che non redigono la nota integrativa, in quanto rientrano nella categoria delle microimprese, tali informazioni dovranno essere indicate in calce allo stato patrimoniale.

Benefici fiscali

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico. Sul piano fiscale, pertanto, le imprese che si avvalgono della sospensione degli ammortamenti possono dedurre la quota 2020 con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 Tuir, a prescindere dalla previa imputazione a conto economico. La possibilità di dedurre la quota di ammortamento è ammessa anche ai fini Irap, anche se la quota stessa non concorra al risultato di bilancio.

La deduzione delle quote di ammortamento risulta neutrale ai fini del bilancio in quanto comporta l’impegno a rilevare la fiscalità differita passiva con contropartita il fondo per imposte differite.

3) TAX CREDIT ALBERGHI

Il decreto Agosto ha prorogato il tax credit alberghi fino al 2021, estendendolo anche agli agriturismi e agli stabilimenti termali. Il credito di imposta al 65% potrà essere richiesto per il 2020 e 2021 fino a un massimo di 200.000 euro. Il bonus sarà utilizzabile in compensazione in un’unica soluzione e non più ripartito in quote annuali.

Beneficiari

L’agevolazione è rivolta alle attività che operano nel settore dell’accoglienza che intendono effettuare lavori di riqualificazione e miglioramento delle strutture turistico-ricettive, e in particolare:

– alberghi;

– villaggi-albergo;

– residenze turistico-alberghiere,

– alberghi diffusi;

– strutture individuate come «alberghiere» dalle specifiche normative regionali.

– agriturismi;

– stabilimenti termali (per la realizzazione di piscine e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali);

– strutture ricettive all’ aria aperta (campeggi, villaggi turistici e aree di sosta).


Spese ammissibili

Gli interventi di riqualificazione prevedono:

– interventi di manutenzione straordinaria;

– lavori di restauro e risanamento conservativo;

– opere di ristrutturazione edilizia;

– eliminazione delle barriere architettoniche;

– interventi di incremento dell’efficienza energetica;

– adozione di misure antisismiche;

– acquisto di mobili e complementi d’arredo destinati agli immobili oggetto agli interventi di ristrutturazione edilizia.


Il credito d’imposta

Per gli interventi ammissibili è previsto un credito di imposta al 65%. L’importo totale delle spese ammissibili è di euro 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a euro 200.000. Il bonus per le spese sostenute nel 2020 e 2021 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi.

Domande

Per l’operatività della misura occorre attendere l’aggiornamento e l’adeguamento dei decreti attuativi del dm 07/05/2015 e del 20/12/2017 e in ogni caso per la richiesta del bonus si dovrà utilizzare la procedura del click day.

Tax credit alberghi
BeneficiariQualsiasi impresa che esercita l’attività attraverso strutture ricettive turistico-alberghiere, stabilimenti termali, strutture ricettive all’aria aperta e agriturismi (campeggi e simili)
AgevolazioniCredito di imposta del 65% delle spese ammissibili sostenute fino a euro 200.000
Spese ammissibiliRistrutturazione edilizia, eliminazione barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica, acquisto di mobili e complementi d’ arredo (periodo di possesso minimo 8 anni). Per gli stabilimenti termali: realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature
UtilizzoUtilizzo in compensazione in un’unica soluzione
TerminiProroga del bonus fino al 31/12/2021
Aspetti da chiarire– esistenza della struttura all’ 1/1/2012 quale condizione soggettiva di ammissibilità al beneficio;
– massimale di credito di euro 200.000 nel biennio;
– procedura di ottenimento del credito e in particolare se applicabile il meccanismo del click day
Riferimenti normativiArt. 79, dl 104/220


4) BONUS FACCIATE

 L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle assimilabili a tali zone in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.


A differenza delle altre agevolazioni edilizie, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa.


La legge di bilancio 2021 ha prorogato il bonus fino al 31 dicembre 2021.

Beneficiari

Sono alberghi Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e b&b 55.20.51 anche concessi in locazione o affitto.


I contribuenti interessati devono:

– possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’ immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

– detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’ esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.


Interventi ammissibili

Sono agevolabili gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali.
La detrazione è applicabile anche agli immobili patrimonio (art.90 Tuir), ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa. Il bonus può essere fruito anche per interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada. Gli interventi agevolati devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione, in particolare, spetta per:

– interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;

– interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;

– consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;

– interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;

– sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;

– interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.


Rientrano tra gli interventi ammessi anche il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi. Il bonus è valido anche per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato in condominio e per il trattamento dei ferri dell’armatura (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 185/2020). La detrazione spetta inoltre per la rimozione, l’impermeabilizzazione e il rifacimento del pavimento e delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini.

È possibile fruire del bonus anche per le spese di pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell’edificio anche se solo parzialmente visibile dalla strada.
Sono inoltre ammesse al bonus le spese sostenute per l’ isolamento dello sporto di gronda, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’ intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.


Spese escluse

Sono esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.


In particolare sono escluse le spese:

– effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico

– sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

– per il rifacimento di terrazzi e lastrici solari, che sono pareti orizzontali;

– relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane, atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, e di pulitura e tinteggiatura del muro di cinta non trattandosi di intervento effettuato sulla facciata dell’edificio.

Gli interventi di efficienza energetica

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

– i «requisiti minimi» previsti dal dm Mise 26 giugno 2015;

– i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal dm Mise 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal dm 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’ appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

Il bonus

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’ imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.


La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’ anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Utilizzo del bonus

Il bonus facciate è fruibile sotto forma di detrazione d’ imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Come previsto dal decreto Rilancio (art. 121), anche per le spese sostenute nel 2021 è possibile:

– lo sconto in fattura;

– la cessione del credito.

5) BONUS POS

Con l’obbligatorietà dell’utilizzo del Pos stabilito nella legge di bilancio 2020 il Governo ha deciso di concedere il cosiddetto bonus Pos, ovvero un credito d’ imposta a beneficio degli esercenti che sono obbligate a utilizzare il Pos. Si tratta di ogni impresa o soggetto passivo di imposta, inclusi alberghi Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e b&b 55.20.51 e tutte le attività con codice Ateco 55 con ricavi non superiore a 400.000 euro annui. È previsto un rimborso del 30% sulle commissioni addebitate per transazioni effettua
te dallo scorso 1° luglio 2020 con carte di pagamento (di credito, di debito, prepagate) o con strumenti di pagamento tracciabili.

Per ottenere il rimborso pari al 30% sul costo Pos, si deve far domanda attraverso l’istituto di credito e l’Agenzia delle entrate.

(Articolo di Bruno Pagamici pubblicato su “Italia Oggi Sette”)

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