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Coop, agevolazioni condizionate dai bilanci

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La società che intenda avvalersi delle agevolazioni previste per le società cooperative, in particolare quelle a mutualità prevalente, dovrà preoccuparsi, oltre che del possesso dei requisiti formali di iscrizione presso l’albo regionale e quello nazionale tenuto dal ministero delle attività produttive, anche del regolare deposito del bilancio, unico elemento dal quale si possono evincere le caratteristiche della persona giuridica tali da ammetterla al regime di favore.

Sono le osservazioni rese nella sentenza n. 211/01/2021 emessa dalla Ctp di Frosinone (Presidente Costantino Ferrara, relatore Vittorio Lecce). La controversia ha riguardato un ricorso proposto da una società cooperativa contro un avviso di accertamento notificatole dalle Entrate frusinati per il recupero di Ires a fronte di omessa dichiarazione. Già con precedente Pvc, alla società, era stata riscontrata l’omessa tenuta delle scritture contabili in violazione dell’art. 13 dpr 600/73. Ebbene, contro l’atto la contribuente proponeva una serie di censure che riguardavano l’omessa considerazione di costi deducibili, l’omesso rispetto del termine dilatorio prima dell’emissione dell’accertamento ai sensi dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e in ultimo veniva anche contestato il disconoscimento della normativa di agevolazione appositamente riguardante le società cooperative. La sentenza in commento, ritenendo infondato il motivo di parte, ha esplicitato quali debbano essere i requisiti per poter applicare la normativa di favore alle cooperative, in base a presupposti che, tuttavia, nel caso di specie, non erano stati rispettati dalla contribuente. Quest’ultima, infatti, veniva riqualificata come una srl in luogo dell’invocata qualifica di società cooperativa, dal momento che essa non risultava iscritta né all’albo regionale delle cooperative, né in quello nazionale tenuto dal ministero delle attività produttive, presso il quale vanno depositati annualmente i bilanci, come previsto dall’art. 2512 comma 2 del cc È tale norma, infatti, a definire i presupposti qualitativi per considerare una società come cooperativa a mutualità prevalente e quindi meritevole dell’ agevolazione. Nel caso di specie, determinante è il mancato deposito dei bilanci, unica documentazione dalla quale possono essere verificati tutti i suddetti requisiti che consentono di qualificare la società come cooperativa a mutualità prevalente.

Requisiti che, oltretutto, la parte nemmeno dimostrava in giudizio, essendo suo onere provare i fatti che costituiscono la spettanza del trattamento fiscale di favore negato dall’Amministrazione.

Le motivazioni della sentenza.

La L. S. Cooperativa () presentava ricorso avverso l’avviso di accertamento n. () relativo al periodo d’ imposta 2014, notificato in data 11/10/2019, mediante il quale l’Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Frosinone accertava un reddito d’impresa pari a euro 83.542,93 a fronte di un’omessa dichiarazione.

In particolare il controllo traeva origine da una verifica documentale della Guardia di finanza di Arce conclusasi con Pvc del 31/05/2018, in cui veniva inoltre contestata l’omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili a cui la parte era tenuta ai sensi dell’art. 13 dpr 600/1973.

Nella specie si eccepiva:

1. Violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione, in quanto il provvedimento impugnato non considera l’effettiva realtà economica, l’esistenza di ulteriori fatture di acquisto nonché per mancata deduzione di costi in via forfetaria;

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 L. 212/2000, e dell’art. 39 c. 1 lett. d e c. 2 del dpr 600/1973, dell’art. 41 bis del dpr 600/73 e dell’art. 55 dpr 633/1972; 3. Illegittima disapplicazione della tassazione agevolata prevista per le società cooperative; 4. Illegittimo disconoscimento dei costi di cui alle fatture emesse dalla N. E. 2006 Soc. Cooperativa.

L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, sostenendo la legittimità e la fondatezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.() Per quanto concerne poi la mancata applicazione del regime agevolato tipico delle società cooperative, si osserva che questa discende dal disconoscimento di detta natura in capo alla società ricorrente da parte dell’Amministrazione Finanziaria, con conseguente inquadramento della stessa come società a responsabilità limitata, che nel caso di specie risulta motivato. La società non risulta infatti iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali né all’ Albo nazionale tenuto dal ministero delle attività produttive, presso il quale vanno depositati annualmente i bilanci, come previsto dall’art. 2512 comma 2 del cc.

Quest’ultima norma definisce inoltre i criteri qualitativi della cooperativa a mutualità prevalente ma, nel caso di specie, il mancato deposito dei bilanci d’ esercizio ha comunque precluso un eventuale controllo in ordine al possesso dei suddetti requisiti.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, è onere del contribuente provare in giudizio i fatti che costituiscono la spettanza del trattamento fiscale di favore negato dall’Amministrazione finanziaria, circostanza non verificatasi nel presente giudizio. (cfr. Cass. n. 11566/2016, n.
20376/2006, n. 3357/2017).

( Articolo di Nicola Fuoco pubblicato su “Italia Oggi” )

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