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Bollo auto & co., la prescrizione è breve

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Non possono essere più pretesi, poiché ormai prescritti, gli importi dovuti per tasse automobilistiche, contributi annuali per la Camera di commercio e per tributi locali quali l’ Imu per i quali, al tempo della notifica dell’ intimazione di pagamento con cui l’ ufficio riscossore ne impone il versamento, siano già trascorsi i termini triennali o quinquennali di prescrizione.

Sono le osservazioni espresse in tema di prescrizione breve di crediti erariali, dalla Ctp di Napoli, con la sentenza n. 2232/18/2021, depositata lo scorso 9 marzo.

Il collegio si è soffermato sul ricorso di un contribuente il quale si opponeva a un’intimazione di pagamento notificatagli dall’ Agenzia delle entrate Riscossione e sottesa a ben dodici cartelle esattoriali portanti crediti di varia natura per oltre 100 mila euro. Tra questi venivano enunciate pretese per Irpef, tasse automobilistiche, diritti annuali per la Camera di commercio, canoni radioaudizioni circolari e televisione ed imposte comunali sugli immobili. Il ricorrente lamentava col ricorso di non aver ricevuto nessuna notifica di alcuno degli atti presupposti indicati nell’ intimazione impugnata, eccependo anche di conseguenza la prescrizione quinquennale dei relativi crediti.


A fronte delle suddette doglianze, il collegio ha ritenuto di dover accogliere il ricorso, sebbene solo in parte. Difatti, dal momento che varie erano le tipologie di credito coinvolte, così come le rispettive annualità d’ imposta, i giudici hanno in primis ribadito il consolidato concetto secondo cui la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cc (cfr Cass. 7409/2020).


Alla luce di ciò la Ctp, considerando l’anno di notifica dell’intimazione impugnata nonché l’assenza di atti interruttivi intervenuti tra le cartelle iniziali e l’ingiunzione, ha dichiarato prescritti parte dei crediti de quibus: in particolare confermava il decorso del termine prescrizionale triennale per la tassa automobilistica, quello del termine quinquennale per i diritti Cciaa e per l’Imu. Limitatamente a tali voci di tributo la mancanza di prova di notifica di atti interruttivi antecedenti all’ intimazione opposta confermava il decorso della prescrizione, mentre non essendo possibile dichiararla per le altre pendenze, per le quali non era ancora maturata, su tale parte il ricorso era rigettato con compensazione delle spese di lite.


Nicola Fuoco Con ricorso notificato via pec in data 14/01/2020 e depositato in data 25/04/2020, il ricorrente M.G. impugnava l’intimazione di pagamento n. (…), notificata dall’ Agente della Riscossione per la provincia di Napoli in data 23/11/2019, per un importo complessivo di 112.823,11 euro, limitatamente alle pretese creditorie derivanti seguenti dodici (12) cartelle di pagamento (). Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

La Commissione osserva preliminarmente, a confutazione della allegazione attorea circa il termine di prescrizione da applicarsi alle voci di tributo oggetto delle cartelle di pagamento riportate nell’atto di intimazione impugnato, che «la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al dlgs n.46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’ art. 2953 cc» (Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2020, n. 7409).


Ciò posto e venendo al caso di specie, sono da ritenersi fondate, infatti, in considerazione del relativo anno di imposta e della notifica dell’ intimazione qui impugnata (23/2011/2019), in mancanza della prova di atti interruttivi intervenuti nelle more: – l’eccezione di prescrizione triennale relativa alla tassa auto dovuta per gli anni 2009 e 2010; – l’eccezione di prescrizione quinquennale relativa al diritto annuale per la camera di commercio per gli anni 2011, 2012 e 2103 (cfr. Cass., sez. un., 25 ottobre 2016 n.23397) e per la imposta comunale sugli immobili anni 2011, 2012 e 2014.


Sono, invece, infondate per mancato decorso del relativo termine le eccezioni relative a diritto annuale per la camera di commercio anno 2014 (prescrizione quinquennale) e l’ eccezione di prescrizione (decennale ex art. 2946 c.c.), prospettata da parte ricorrente, in relazione all’Irpef dovuta per l’ anno d’ imposta 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e al Registro canoni radioaudizioni circolari e televisione anni 2014 e 2015 (cfr. Cass., n.18432/2005, n. 11760/2019, Cass., sez. un., n.23397/2016).

In ragione dell’esito complessivo del giudizio, si stima equo compensare tra le parti le spese di lite.

( Articolo di Nicola Fuoco pubblicato su “Italia Oggi” )

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