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Coronavirus: zone gialle, arancio e rosse e le novità del DPCM 3 novembre 2020

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Pubblicato ufficialmente dal Governo il DPCM del 3 Novembre 2020 che istituisce nuove misure per il contenimento della pandemia da Coronavirus su tutto il territorio nazionale. Come pre-annunciato, la misura prevede interventi graduali a seconda della gravità della situazione nel territorio. L’Italia viene divisa in tre zone: rossa, arancione e gialla.

Nessuna regione, al momento, è considerata zona verde

Le restrizioni saranno, dunque, diverse in base alla fascia attribuita a ciascuna regione.

La suddivisione prevede una fascia gialla, nella quale si applicano restrizioni generali di carattere nazionale, una arancione, considerata a rischio alto, con misure restrittive aggiuntive e infine una fascia rossa, quella cosiddetta a grave rischio, per la quale sarà predisposto un lockdown anche se con provvedimenti un po’ meno stringenti rispetto a quello della scorsa primavera.

Nello specifico, attualmente, nell’area gialla sono ricomprese Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto; nell’area arancione Puglia e Sicilia; nell’area rossa Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta (elenco regioni sito Governo). Le novità rilevanti sono introdotte dagli articoli 2 e 3 che definiscono le restrizioni rispettivamente per la zona arancione e rossa, e che affidano al Ministero della salute, sentiti Presidenti delle Regioni, la responsabilità e la possibilità di introdurre ulteriori limitazioni nelle zone a rischio epidemico elevato. Il Ministro della salute, con ordinanza almeno settimanale verificherà lo scenario nel quale si collocheranno le regioni, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporterà una nuova classificazione. Le ordinanze di cui sopra avranno efficacia per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM.

Le misure del nuovo DPCM, in vigore da domani 6 novembresaranno efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Vediamo qui di seguito nel dettaglio il decreto

  • Conferma dell’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che devono essere indossati nei luoghi chiusi e anche all’aperto. Fanno eccezione le abitazioni private (anche se in presenza di persone non conviventi, il Decreto ne raccomanda comunque l’uso) e i luoghi all’aperto quando sia garantito l’isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
  • Conferma dell’obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • Prevista la possibilità di chiusura di strade e piazze ove si possano creare assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
  • Conferma l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
  • Conferma l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio alle persone con infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C.
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
  • Sull’intero territorio nazionale, il proseguimento delle attività produttive, industriali e commerciali è vincolato al rispetto dei protocolli anti-contagio che dovranno essere declinati in coerenza con la normativa vigente.

Infografica Governo su misure per area di criticità:

Attività commerciali al dettaglio permesse nelle zone rosse (così come definite dall’allegato 23 del DPCM):

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

(Articolo della dott.ssa Cristina Pacchiardo pubblicato su “Circolare Silaq”)

Coronavirus: zone gialle, arancio e rosse e le novità del DPCM 3 novembre 2020

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