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Solo gli oneri tracciati sono detraibili dall’Irpef

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La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto una serie di misure volte ad impattare sulla fruizione degli oneri detraibili ex articolo 15 Tuir.

Le disposizioni principali sono due e riguardano la fruibilità degli oneri detraibili:

  • in ragione del reddito complessivo del contribuente (articolo 1, commi 629 e 692, Legge di bilancio 2020);
  • solo se sostenuti in maniera tracciata (articolo 1, commi 679 e 680, Legge di bilancio 2020).

In relaziona a quest’ultimo aspetto, il legislatore ha voluto incentivare l’utilizzo dei metodi di pagamento tracciabili (tra l’altro già previsti per la fruizione di alcuni oneri detraibili) creando una sorta di conflitto d’interessi tra il consumatore e il cedente/prestatore che dovrebbe tendere ad evitare fenomeni di sottofatturazione.

In sostanza, il legislatore, limitatamente alle detrazioni previste nella misura del 19%, ammette solo di quegli oneri che sono stati sostenuti mediante:

  • versamento bancario;
  • versamento postale;
  • carte di debito;
  • carte di credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari.

Occorre sottolineare, però, che l’obbligo di pagamento tracciato è escluso per le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Fin da subito tale disposizione è apparsa foriera di profili di criticità, soprattutto sul versante strettamente operativo.

Recentemente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza d’interpello n. 431/2020 a dissipare alcuni dubbi. Il caso su cui si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate è il seguente: l’istante è titolare di un conto corrente cointestato con il coniuge su cui vengono addebitate le spese sostenute con la carta di credito intestata all’istante stesso.

In questo contesto viene chiesto se sia possibile utilizzare la carta di credito intestata all’istante per pagare spese riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione, dato che il conto corrente da cui viene effettuato il pagamento è cointestato.

L’Amministrazione finanziaria, dopo aver premesso che “il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall’articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall’Irpef degli oneri quale, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi”, ha chiarito che:

  • l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”,
  • il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio”.

Sulla base di quanto sopra l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che “il contribuente istante possa utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito”.

Il chiarimento relativo all’onere probatorio inerente alla modalità tracciata della spesa consistente:

  • nella produzione della prova cartacea del pagamento consistente nello scontrino del POS, estratto conto, copia del bollettino postale o MAV;
  • ovvero, nell’annotazione sul documento di spesa (fattura, ricevuta, ecc.) da parte del prestatore o del cedente dell’avvenuto pagamento mediante mezzi di pagamento tracciati,

è di particolare interesse per gli operatori del settore (CAF e professionisti abilitati) che, nella prossima primavera/estate dovranno inserire tali oneri nei modelli dichiarativi con la conseguente responsabilità che implica l’apposizione del visto di conformità.

( Articolo di  Stefano Rossetti pubblicato su “Euroconference News” )

Solo gli oneri tracciati sono detraibili dall’Irpef

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