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Corrispettivi telematici: come cambiano le sanzioni dal 2021

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Dal 1° gennaio 2021 è in vigore un nuovo sistema sanzionatorio per le violazioni connesse alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Infatti, la legge di Bilancio 2021 è intervenuta per adeguare il precedente quadro sanzionatorio previsto per gli scontrini e le ricevute fiscali alle nuove modalità di certificazione dei corrispettivi in vigore ormai da alcuni mesi. Con le nuove norme si assiste, in linea generale, ad una riduzione delle sanzioni applicabili alle diverse violazioni. Nulla si dice sul favor rei.

La legge di Bilancio 2021 prova a mettere un po’ di ordine nelle norme sanzionatorie in materia di certificazione dei corrispettivi.

La ragione di tale intervento è connessa all’evoluzione legislativa che si è avuta nei mesi passati, laddove la vecchia modalità di certificare gli incassi con l’emissione degli scontrini e/o ricevute fiscali cartacee ha lasciato il posto alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’utilizzo di registratori telematici (RT).

Tale transizione dal cartaceo al telematico, seppur scaglionata (si ricorda che i primi ad essere obbligati al RT, il 1° luglio 2019, sono state le imprese con volume di affari superiore a 400.000 euro per lasciare il posto a tutti gli altri dal 1° gennaio 2020, ma con alcune eccezioni), ha, di fatto, creato una certa disomogeneità a livello sanzionatorio.

Ed è proprio questo l’intento del Legislatore di fine anno: omogeneizzare, ma anche, come si vedrà meglio di seguito, alleggerire il quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare, le nuove disposizioni definiscono le sanzioni:

  • per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
  • per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione;
  • per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;
  • per l’omessa installazione e per la manomissione degli strumenti di trasmissione.

Proviamo a tracciare un quadro più dettagliato di quali sono le sanzioni cui vanno incontro i contribuenti dal 1° gennaio 2021, non prima di aver fatto una importante premessa: dal tenore letterale delle nuove norme non emerge alcun dettaglio in merito all’applicazione del principio del favor rei.

Mancata memorizzazione/trasmissione o trasmissione incompleta

Per capire meglio le novità non si può non fare un cenno al quadro sanzionatorio precedente alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021.

Infatti, prima che intervenisse la legge di Bilancio, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicavano le sanzioni previste per la mancata emissione di ricevute e scontrini e quelle per la reiterazione di dette violazioni (rispettivamente l’articolo 6, comma 3, e l’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997) e, quindi, la sanzione era in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.

La stessa sanzione si applicava in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. In mancanza di omesse annotazioni, la non tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione era punita con sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, come accennato, si assiste ad una riduzione delle sanzioni.

Infatti, viene previsto che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo della legge si precisa che la mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri (infedele) sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento.

La nuova sanzione si applica quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

Inoltre, viene disposto che:

  • la sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione;
  • se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro;
  • per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione (in tal caso non si applica il cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997).

Omessa installazione o manomissione dei registratori telematici

Un’altra novità introdotta prevede che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (art. 11, c. 5, D.Lgs. n. 471/1997) si applica anche all’omessa installazione dei registratori telematici (RT).

Inoltre, viene disposto che:

  • salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera i RT o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro;
  • le sanzioni previste per l’omessa installazione dei registratori di cassa (art. 12, c. 3 D.Lgs. n. 471/1997) si applicano anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione dei RT, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che il predetto comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che se è accertata l’omessa installazione degli apparecchi misuratori è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

Sanzioni accessorie

Novità si registrano anche in merito alle sanzioni accessorie. Allo stato attuale, la norma di riferimento è l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.

Tale disposizione prevede che nel caso di contestazione, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.

Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. La legge di Bilancio 2021 stabilisce che le predette sanzioni accessorie trovino applicazione anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

Ravvedimento operoso e favor rei

Da segnalare, infine, che la legge di Bilancio si ricorda di aggiornare le norme sul ravvedimento operoso, ma si “dimentica” di dire qualcosa a proposito dell’applicazione del principio sul favor rei. Per quanto riguarda il ravvedimento, viene integrato l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 al fine di coordinare le cause di esclusione (comma 1, lettera b-quater) alla nuova disciplina sanzionatoria.

In particolare, viene previsto che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata. Per quanto riguarda, invece, il favor rei, come anticipato, non viene detto nulla.

Si ricorda che si tratta del principio in base al quale se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse (o prevedono che la fattispecie non è più punibile), si applica la norma più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (articolo 3 del D.Lgs. n. 472/1997).

A parere di chi scrive, considerato che il principio ha una valenza di carattere generale, dovrebbe trovare applicazione anche per il regime sanzionatorio di cui si discute.

Sarebbe comunque opportuno un intervento chiarificatore che possa sgomberare il campo da ogni dubbio.

( Articolo di Saverio Cinieri pubblicato su “Inform@Mail Ipsoa”)

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