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Novità per i finanziamenti di 30.000 euro con garanzia pubblica al 100%

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Con le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), il Legislatore ha voluto dare un ulteriore stimolo ai finanziamenti garantiti alle Pmi dal Fondo ex articolo 2, comma 100, L. 662/1996 per far fronte al persistere della pandemia che sta aggravando la crisi di liquidità in diversi settori produttivi.

In tal senso, l’articolo 1, comma 246 della Legge di bilancio 2021 ha stanziato ulteriori 500 milioni di euro per il 2022, 1 miliardo di euro per il 2023, 1,5 miliardi per il 2024, 1 miliardo e 500 milioni rispettivamente per il 2025 e per il 2026.

Altresì, la Legge di Bilancio 2021, con l’articolo 1, comma 244 ha mantenuto in vigore fino al 30 giugno 2021 (prorogando il precedente termine del 31 dicembre 2020) quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, lettere b) e c), D.L. 23/2020, che

estende la garanzia del Fondo di garanzia per le Pmi alle imprese “con numero di dipendenti non superiore a 499” (quindi anche alle cc.dd. “Mid-Cap”), danneggiate dalla pandemia da Covid-19, in misura pari al 90% come garanzia diretta, e del 100% come garanzia indiretta,

dell’importo del finanziamento garantito dai Confidi, o da altro fondo di garanzia, per importi massimi garantiti non superiori a 5 milioni di euro e con durata dell’affidamento non superiore a 72 mesi.

I beneficiari, però, non devono risultare appostati dalla banca a “sofferenza” (quindi come crediti a contenzioso) oppure non devono essere stati classificati prima del 31 gennaio 2020 come “past-due” (scaduti/sconfinanti per più di 90 giorni oltre una certa soglia di materialità) o come “Inadempienze probabili” (qualora fosse improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, i debitori possano adempiere integralmente alle proprie obbligazioni).

Oltre a ciò, gli affidamenti non devono superare in alternativa il 25% del fatturato del 2019, il doppio del costo del personale annuo per il 2019 (o quello previsto per i primi due anni di attività se l’impresa è costituita dal 2019), oppure il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 e 12 mesi, rispettivamente per Pmi, così come definite dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, e per le imprese diverse dalle Pmi con meno di 500 occupati (“Mid-Cap”).

Diversamente, ai sensi della lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del Decreto Liquidità, il limite di importo dell’operazione finanziaria non potrà essere superiore, alternativamente, al 25% del fatturato 2019 e al doppio del costo del personale annuo per il 2019, per quei finanziamenti chirografari non superiori ad euro 30.000 (in luogo dei 25.000 euro stabiliti dal Decreto “Liquidità” ante modifica apportata in sede di conversione in legge) rispetto ai quali gli enti affidanti possono richiedere una garanzia diretta da parte del Fondo di garanzia per le Pmi nella misura del 100%.

L’intervento della Legge di Bilancio 2021

I beneficiari degli affidamenti erogati ex articolo 13, comma 1, lettera m) sono le Pmi, così come definite dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, i lavoratori autonomi e, come stabilito in sede di conversione in legge del D.L. “Liquidità” con la L. 40/2020, anche le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Sempre in sede di conversione in legge, la platea era stata estesa anche agli agenti e subagenti di assicurazione, come pure ai broker assicurativi, i quali, con l’articolo 1, comma 213, L. 178/2020, sono stati sostituiti nella norma dalle “persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice Ateco”, quindi da quelle persone fisiche che svolgono attività di intermediazione finanziaria, incluse le assicurazioni, le riassicurazioni ed i fondi pensione, nonché attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria ed i mediatori finanziari (trattasi quindi di promotori e mediatori finanziari, periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni).

D’altra parte, nel 2021 gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti non potranno più presentare richieste di garanzia per operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), Decreto Liquidità, in quanto il comma 12-bis dell’articolo 13 in commento, il quale destinava fino al 31 dicembre 2020 una parte delle risorse del Fondo di garanzia all’erogazione per la garanzia al 100% in favore degli enti citati, non è stato prorogato.

È opportuno evidenziare che per i finanziamenti garantiti nella misura del 100% il termine massimo per la restituzione del prestito era passato in sede di conversione del Decreto a 10 anni, in luogo dei precedenti 6, con preammortamento di almeno 2 anni.

D’altro canto, i commi 216 e 217 dell’articolo in questione stabiliscono che, dal 13 gennaio 2021 (data di entrata in vigore delle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2021, così come comunicato da Mediocredito Centrale S.p.A. con circolare 1/2021), può essere presentata la richiesta di ammissione all’intervento del Fondo di garanzia per un periodo di ammortamento fino a 15 anni, sia per i finanziamenti ancora da concedere (cfr. articolo 1, commi 216) che per quelli già concessi alla data del 13 gennaio 2021 (cfr. Mediocredito Centrale S.p.A., Circolare 1/2021).

Per quelli già concessi ed erogati l’adeguamento in aumento del periodo di ammortamento “potrà avvenire tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito” (cfr. Mediocredito Centrale, chiarimento operativo del 5 gennaio 2021).

L’adeguamento dei finanziamenti (decorrente dalla prima data di erogazione) non opera automaticamente, bensì viene richiesto dal beneficiario alla banca affidante, la quale invia a propria volta al Gestore del Fondo la richiesta di adeguamento in parola.

A questi finanziamenti vengono applicate, oltre che le spese d’istruttoria ed altri oneri bancari, un Capped rate pari al massimo allo 0,2% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato (media dei rendimenti di un paniere di BTP con vita residua superiore ad un anno, escludendo quelli indicizzati all’inflazione dell’Area Euro) con durata analoga al periodo di ammortamento del mutuo.

Il tasso in questione è stabilito dall’articolo 1, comma 218, Legge di Bilancio 2021, il quale si presenta diverso nelle sue modalità di determinazione rispetto a quanto disposto dalla precedente versione dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità, così come modificato in sede di conversione dalla L. 40/2020: in tal caso il tasso di interesse risultava pari al Rendistato con durata analoga al periodo di ammortamento del mutuo, maggiorato dello 0,2%.

Prima della conversione in legge, invece, questo tasso limite si determinava ben più difficilmente, sommando al Rendistato con vita residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi la differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,2%.

Da ultimo, si segnala che, se da una parte la Legge di Bilancio, all’articolo 1, comma 244 ha mantenuto in vigore fino al 30 giugno 2021 le garanzie ex articolo 13, comma 1, del Decreto Liquidità del 100% per prestiti fino a 30.000 euro, e del 90% per importi superiori (fino a 5 milioni di euro), dall’altra ha prorogato dette misure per le sole imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, fino al 28 febbraio 2021 (cfr. articolo 1, comma 245, L. 178/2020). Questo per consentire una “progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. mid-cap sullo strumento Garanzia Italia Sace” (cfr. Abi, Circolare del 7 gennaio 2021 prot. UCR/000025).

( Articolo di Giuseppe Rodighiero pubblicato su “Euroconfererence News”)

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