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Gli sponsor possono dedurre le somme versate come pubblicità

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Quanto erogato deve essere destinato alla promozione dell’immagine o dei prodotti del finanziatore.

La riforma dello Sport, anche se contiene novità fiscali sul fronte del lavoro sportivo, lascia sostanzialmente invariata la normativa fiscale di riferimento. L’articolo 12 del Dlgs 36/2021 ha ribadito alcune disposizioni fiscali dell’articolo 90 della legge 289/2002, tra cui la possibilità di considerare come spesa di pubblicità – ai sensi dell’articolo 108, comma 1 del Tuir quindi interamente deducibile – il corrispettivo in denaro o natura a società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti da Federazioni sportive nazionali (Fsn) o Enti di promozione sportiva (Eps).


Restano attuali i chiarimenti della circolare 21/E del 22 aprile 2003 delle Entrate, secondo cui la fruibilità dell’agevolazione è a due condizioni: i corrispettivi erogati vanno destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; va riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.


Se rientra in queste condizioni, chi eroga somme a società e associazioni sportive dilettantistiche entro i 200mila euro annui beneficia dell’integrale deducibilità dal reddito d’impresa prevista dall’articolo 108 del Tuir per le spese di pubblicità e propaganda.

Prassi e giurisprudenza

L’Agenzia ha inoltre precisato (risoluzione 57/E/10) che, se vengono erogati a società e associazioni sportive dilettantistiche corrispettivi di ammontare superiore al limite annuo di 200mila euro, l’eccedenza sarà deducibile secondo le regole ordinarie recate dal Tuir.

L’eccedenza sarà deducibile o come spesa di pubblicità e propaganda ai sensi dell’ articolo 108 del Tuir, a condizione che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria o come spese di rappresentanza se sono rispettati i presupposti previsti dal Dm 19 novembre 2008.


Sull’argomento la Cassazione peraltro ha precisato (ordinanze 8540/2020, 15179/2020 e 2990/2021) che tale norma agevolativa ha introdotto una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria, non di rappresentanza, delle spese di sponsorizzazione, ponendo precise condizioni per la sua applicabilità tra le quali che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (per esempio apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco e così via).

Ritenuta 4% e registro

L’articolo 12 richiama, inoltre, esplicitamente la non applicabilità della ritenuta del 4% sui contributi erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva in favore di Asd e Ssd e l’ applicabilità dell’ imposta di registro in misura fissa agli atti costitutivi e di trasformazione delle Asd e Ssd, nonché delle Fsn e degli Eps riconosciuti dal Coni.

Confermata, infine, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa sugli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva.


Non avendo subito abrogazioni o modifiche, rimangono ancora in vigore nei confronti delle Asd e Ssd le disposizioni di favore legate al regime di cui alla legge 398/1991, compresa la non concorrenza alla formazione del reddito di due eventi commerciali annui nel limite di 51.645,69 euro, nonché l’attuale normativa contenuta nel Tuir (articolo 148) e nel Dpr 633/1972 (articolo 4). Agenzia delle Entrate, direzione Centrale Lo scritto non impegna l’Agenzia di appartenenza.

( Articolo di Andrea Fatarella pubblicato su “il Sole 24Ore” )

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