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Sanzioni cancellate su atti emessi per il 2017-2018

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L’ articolo 5 del decreto Sostegni (Dl 41/2021, in vigore dal 23 marzo) cancella le sanzioni e le somme aggiuntive sugli avvisi bonari che saranno emessi per gli anni 2017 e 2018.

A beneficiarne saranno solo i contribuenti Iva che hanno subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’ affari dell’anno 2020 rispetto al 2019. La norma prevede quindi una definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità (i cosiddetti avvisi bonari), previste dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 54-bis del decreto Iva, Dpr 633/1972, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta a seguito dell’emergenza Covid-19. Il tutto con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. Si aggiungono le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Controllo automatizzato

Per controllo automatizzato si intende la liquidazione, a norma degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e dell’articolo 54-bis del Dpr 633/1972, delle dichiarazioni annuali dei redditi, (modello Redditi dal periodo d’imposta 2016), dell’Iva dei sostituti d’imposta (modello 770) e dell’Irap. L’agenzia delle Entrate liquida le imposte, i contributi e i premi dovuti, nonché i rimborsi spettanti, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.

Definizione agevolata

La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato riguarda i contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che hanno subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari del 2019. Il calo è quello che risulta dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine stabilito per il periodo d’imposta 2020: in scadenza ordinaria, è il 30 aprile 2021.


«Per i contribuenti non tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva – quali, ad esempio, quelli con prestazioni esenti Iva o in regime forfetario – si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta 2020, presentate entro i termini, cioè, di norma, entro il 30 novembre 2021.


Considerando i tempi necessari per predisporre le comunicazioni e gestire le istanze di definizione, sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento inerenti le dichiarazioni presentate nel 2019.

La proposta dal Fisco

È inoltre disposto che l’agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, individuerà i contribuenti per i quali si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invierà loro, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto che dovrebbe essere pagato.

Le comunicazioni e le proposte saranno inviate ai contribuenti per posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

Le sanzioni cancellate

Di norma, le sanzioni che saranno cancellate sono quelle dovute nella misura del 10%, che corrispondono alla sanzione ordinaria del 30%, ridotta a un terzo per i pagamenti eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il mancato pagamento della prima rata delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione, e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

( Articolo di Giuseppe e Tonino Morina pubblicato su “Il Sole 24Ore” )

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