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Per le START UP ancora in bilico la costituzione «online»

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Dal “Sostegni bis” alle “Semplificazioni”. In Parlamento salta da un decreto all’altro il tentativo di salvare la costituzione online delle star up innovative.

Alla Camera, in commissione Bilancio, non è passato l’emendamento a prima firma di Luca Carabetta (M5S), sottoscritto anche da altri deputati grillini e da alcuni colleghi di Fi, Iv e gruppo Misto, che puntava a ripristinare il canale opzionale di costituzione digitale smontato dalla sentenza del Consiglio di Stato del 29 marzo su ricorso del Consiglio del notariato. Lo stesso emendamento prevedeva una sanatoria per legge, senza passaggio dai notai, per le circa 3.500 startup nate in modalità digitale fino a quella data. Un complicato lavoro di riformulazione governativa, condiviso da Giustizia, Innovazione tecnologica e Sviluppo economico, sembrava aver portato a una sintesi dopo svariate riunioni tecniche (si veda Il Sole 24 Ore del 1° giugno). Solo a poche ore dalla conclusione dell’esame della commissione Bilancio sarebbe però arrivato il parere negativo del ministero dell’Economia, legato secondo quanto ricostruito a rilievi in tema di antiriciclaggio.

Sul punto le tesi del notariato e dei parlamentari firmatari continuano a non coincidere. Ma l’emendamento, su iniziativa di Carabetta, torna ora in pista con l’esame, sempre alla Camera, del decreto Semplificazioni. La riformulazione Giustizia-Mitd-Mise punta molto sul controllo del Registro delle imprese. Atto costitutivo, statuto e successive modifiche sarebbero redatti per atto notarile (anche informatico) oppure per atto con firma digitale o firma elettronica come da Regolamento Ue eIDAS. Per la costituzione si ricorrerebbe a modelli uniformi da fissare con un decreto Mise. Se redatti in modalità digitale, gli atti dovrebbero essere depositati entro 10 giorni presso il Registro delle imprese incaricato di effettuare una serie di accertamenti: conformità ai modelli standard; presenza di firma digitale o elettronica congrua; presenza dei requisiti di startup innovativa; liceità, possibilità e determinabilità dell’oggetto sociale; osservanza degli obblighi della legge 231. Nel caso di costituzione presso il notaio, si applicherebbero comunque i compensi minimi previsti dal decreto della Giustizia 140 del 2012. La seconda parte dell’emendamento riguarda la “sanatoria” del pregresso, con l’unica precisazione che, fino alla pubblicazione del decreto Mise sui modelli standard, eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto richiedono il passaggio dal notaio, anche in questo caso con compenso minimo.

Manca però, in questo schema, ogni riferimento a un punto critico ovvero la relazione con la direttiva Ue 2019/1151 sull’uso di strumenti digitali nel diritto societario. La legge di delegazione europea, nel definire i principi dell’esercizio della delega al governo per il recepimento della direttiva, è stata approvata con un emendamento del Pd che ha esplicitamente previsto che la costituzione online per Srl e Srl semplificate, anche in presenza di un modello standard di statuto, avvenga «con atto pubblico formato mediante l’utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta».

Non proprio quanto si prospetta con il ripristino del canale alternativo ai notai.

( Articolo di Carmine Fotina sul Il Sole 24Ore)

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