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Acquisto e installazione di climatizzatori: il perimetro per fruire della detrazione

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) che proroga al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Agevolabile l’acquisto ed installazione dei condizionatori – Ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è possibile fruire di una detrazione dall’imposta lorda – attualmente pari al 50% delle spese sostenute, calcolata su di un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per unità immobiliare, ripartita in dieci quote annuali di pari importo – a fronte degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi elencati.

Tra gli interventi agevolabili effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze rientrano – ai sensi del comma 1, lett. h) del citato articolo 16-bis del TUIR – anche i lavori finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Dette opere sono ammesse ai benefici fiscali anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Nella circolare n. 13/E del 2019 è riportato un elenco non esaustivo di interventi riconducibili alla efficienza energetica e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili – ammessi al beneficio fiscale in questione se realizzati nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti – tra i quali è indicata anche l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto.

L’installazione su immobili residenziali di un condizionatore, se a pompa di calore, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra quindi tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art. 16-bis del TUIR.

Caratteristiche del bene acquistato – Con riferimento alla fattispecie in esame, in linea generale, si precisa che la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, spetta a condizione che le spese siano sostenute per l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore per la climatizzazione invernale degli ambienti – anche reversibile e, quindi, per il condizionamento estivo – e sia acquisita idonea documentazione comprovante le predette caratteristiche. Sotto il profilo documentale, il suddetto art. 16-bis dispone che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Quindi, ai fini della detraibilità delle relative spese, occorre acquisire, ad esempio, la scheda tecnica del produttore che attesti il conseguimento del risparmio energetico.

Soggetti beneficiari – La detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR spetta a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base ad un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese.

I principi testé richiamati sono stati ribaditi dall’Agenzia delle Entrate da ultimo nella risposta ad interpello n. 140 del 22 maggio 2020. Nel documento richiamato viene altresì confermato, quanto chiarito da ultimo, dalla citata circolare n. 13/E del 2019, ovvero che la detrazione spetta anche ai detentori dell’immobile a condizione che la detenzione stessa risulti da un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio, e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione. Con riferimento, invece, al consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, si è dell’avviso che lo stesso possa essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

Condizioni per fruire della detrazione – I contribuenti, quindi, potranno fruire della detrazione a condizione, tuttavia, che la spesa sia stata sostenuta per l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore, che abbia effettuato tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 e che sia in possesso della documentazione richiesta, ivi compresa quella attestante le caratteristiche tecniche dell’apparecchio installato.

Per usufruire della detrazione è necessario, tuttavia, aver effettuato i pagamenti con bonifico bancario o postale, anche “on line”, dal quale risultino: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per quanto riguarda, infine, la documentazione da inviare all’Enea, si ricorda che è necessario trasmettere all’Ente i dati degli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. Per la trasmissione dei dati, da effettuare entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Termini per la detrazione – In applicazione del criterio di cassa, l’onere in questione può essere portato in detrazione dall’imposta lorda riferita all’anno di sostenimento della spesa. Qualora il suddetto onere non sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta, l’istante potrà presentare, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta dell’anno d’imposta successivo, e indicare la spesa in questione.

( Articolo di Giuseppe Avanzato pubblicato su “Fiscal Focus” )

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