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NIENTE ACCONTO IRAP 2020 DOPO LA FUSIONE SOCIETARIA

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Il requisito dei 250 milioni di ricavi va riferito ai singoli soggetti a fine 2019 Il credito si recupera nel rigo IR25 cumulando acconti figurativi e versati

Una complessa operazione di riorganizzazione di un gruppo intervenuta nel corso del 2020 (fusione per incorporazione di varie partecipate seguita dalla fusione inversa con la controllante) non impedisce alla società risultante di fruire dell’esonero del versamento del primo acconto Irap, anche se quest’ ultima, al termine delle operazioni di concentrazione, non avrebbe i requisiti di legge.

Continuano le risposte dell’agenzia delle Entrate agli interpelli riguardanti l’agevolazione prevista dall’articolo 24 del Dl 34/2020: dopo il conferimento (risposta 404/2021), la società neocostituita con esercizio “a cavallo” (risposta 425/2021) e la trasformazione (risposta 434/2021) è ora la volta della fusione (risposta 543/2021 dell’11 agosto). Il dubbio dell’istante riguarda essenzialmente il fatto che l’unificazione delle strutture ha portato a superare i 250 milioni di ricavi, limite che il comma 2 della disposizione individua come discriminante ai fini del beneficio. Tanto è vero che la società, nel dubbio, ha versato il primo acconto e ora si chiede se (e se del caso come) esporre nel modello Irap il relativo credito. L’Agenzia, sulla base del testo letterale della norma che richiede il mancato superamento del limite dei ricavi «nel periodo d’imposta precedente a quello in corso» all’entrata in vigore del decreto Rilancio, riconosce come il rispetto del requisito vada verificato distintamente in capo alle singole società alla fine del 2019, per cui nulla osta al riconoscimento del beneficio in capo alla società incorporante (nello stesso senso, risposta 502/2020). Fermo restando che sia rispettato anche il requisito soggettivo, vale a dire che non si tratti di soggetti a cui risultano applicabili l’articolo 162-bis del Tuir e gli articoli 7 e 10-bis del decreto Irap.

Diversamente da quanto sostenuto dall’istante, tuttavia, il recupero del credito nel modello Irap 2021 non deve intervenire con la compilazione del rigo IR28 («Eccedenza di versamento a saldo») del modello, ma attraverso il rigo IR25 («Acconti versati»), riportando in colonna 2 l’acconto «figurativo» che avrebbe dovuto essere versato (in base alle regole di cui alla circolare 27/E/2020) e, in colonna 3, la somma degli acconti (versati e figurativi). In tal modo, l’acconto «figurativo» si cumula con quelli effettivamente pagati, originando il credito in sede di saldo. L’Agenzia non lo ricorda, ma l’agevolazione dell’esonero del primo acconto 2020 deve essere anche riportata nei righi IS201 e IS202 della Sezione XVIII del modello, in quanto aiuto di Stato rientrante nel Temporary framework Covid-19 della Commissione Ue (l’eventuale esonero dal versamento del saldo 2019 doveva già essere indicato nel modello Irap 2020). In proposito è ancora aperto il tema delle società che hanno superato il limite quantitativo degli aiuti proprio per effetto del beneficio Irap: l’eccedenza – in base al comma 5 dell’articolo 42-bis del Dl 104/2020 – doveva essere versata (senza sanzioni ed interessi, entro il 30 aprile scorso), termine però prorogato al 30 settembre dall’articolo 01, comma 1, del Dl Sostegni convertito dalla legge 69/2021.

La questione si ricollega direttamente alle tante dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste alle imprese nel modello di istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” del decreto Sostegni bis (articolo 1, commi da 5 a 15, del Dl 73/2021), da presentare entro il 2 settembre. Non sarebbe fuori luogo che le Entrate chiarissero esplicitamente qual è il comportamento corretto da tenere nel caso specifico.

( Articolo uscito su Il Sole 24Ore)

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