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Start-up e pmi innovative

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Dai contributi a fondo perduto alle esenzioni: chi e come può accedere alle agevolazioni. Esenzione Irpef delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni, garanzie del Fondo Pmi per agevolare l’accesso al credito, contributi a fondo perduto di mille euro per l’attività iniziata nel 2019, proroga dei termini del deposito dell’attestazione dei requisiti abilitanti.

Sono queste le ultime agevolazioni riservate alle start-up innovative dal decreto Sostegni (dl 41/2021), Sostegni bis (dl 73/2021) e dal ministero dello sviluppo economico a cui si aggiungono quelle previste dal decreto Rilancio (dl 34/2020), ovvero la detrazione fiscale del 50% dell’investimento effettuato nelle start-up innovative, nonché del 30% nelle Pmi innovative, da indicare nel modello Unico PF 2021. Oltre a essere annoverate tra i cosiddetti soggetti «non fallibili» e destinatari di deroghe in materia di diritto societario, le start-up innovative godono di una particolare normativa di vantaggio, introdotta nel nostro ordinamento dal dl 179/2012 (convertito con modifiche dalla legge 221/2012) e innovata dal dl n. 76/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 99/2013), il cui obiettivo è favorire con agevolazioni fiscali, contributive, finanziarie, civilistiche e amministrative lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’ occupazione, in particolare giovanile. Le misure consistono essenzialmente in semplificazioni alla costituzione di tali società, in deroghe sul piano civilistico e societario, nella riduzione degli oneri per l’avvio dell’attività, in agevolazioni fiscali e di sostegno al lavoro (assunzioni di personale) e in agevolazioni fiscali agli investimenti nel capitale di rischio.

In questo quadro, il legislatore, con il dl 179/2012, ha altresì introdotto un sostegno alle società di capitali-incubatori di start-up innovative, ovvero società che forniscono attività di sostegno all’avvio e allo sviluppo di imprese innovative mediante l’offerta di servizi di incubazione fisica come strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca. In seguito, il legislatore è intervenuto, non solo implementando le misure a sostegno delle start-up innovative introdotte nel 2012, ma anche introducendo una disciplina di sostegno alle Pmi innovative «più mature», non iscritte al registro speciale delle start-up innovative (dl 3/2015).

LE START-UP INNOVATIVE

L’art. 25, comma 2, del dl 179/2012 definisce start-up innovativa la società di capitali, o la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso di determinati requisiti obbligatori e alternativi. Le start-up innovative possono assumere la forma giuridica di:

– società per azioni;

– società a responsabilità limitata;

– società in accomandita per azioni;

– società cooperativa;

– Societas Europaea residente in Italia. Per Societas Europaea si intende quella costituita in base al Regolamento (Ce) 2157/2001, nonché la società cooperativa europea disciplinata dal Regolamento (Ce) 1435/2003;

– società non residenti in possesso dei medesimi requisiti di quelle residenti, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’ Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione.

La costituzione della società

Deve avvenire per atto pubblico ed essere iscritta nella sezione speciale del competente Registro delle Imprese, che rappresenta il presupposto indispensabile per l’applicabilità dell’intera disciplina prevista per le start-up innovative.


Pertanto, al fine di rispettare i requisiti di legge richiesti in sede di costituzione saranno necessari i seguenti elementi:

– denominazione;

– sede;

– durata;

– oggetto sociale esclusivo di servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

– capitale sociale e sua ripartizione tra i soci;

– fotocopia degli assegni circolari che saranno predisposti a favore della costituenda società.

-fotocopia dei documenti di riconoscimento e codice fiscale di tutti i soci;

-organo amministrativo. Qualora il legale rappresentante non fosse uno dei soci, occorrerà anche copia del documento di riconoscimento e codice fiscale della persona nominata.


Invece, ai fini dell’iscrizione della costituenda società nella sezione speciale del Registro delle imprese, saranno necessari i seguenti documenti:

– obbligo di inizio attività (non necessario in caso di società già iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese);

– sito internet;

– dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa ai sensi dell’art. 25, nono comma, dl 179/2021;

– relazione dell’organo amministrativo in cui viene descritto dettagliatamente il prodotto e il motivo della sua innovazione e, qualora il requisito fosse il primo indicato dall’ art. 25, comma secondo, lett. h), n. 1), dl 179/2012, dovrà essere necessariamente indicato che «le spese di ricerca e sviluppo per il primo esercizio ammontano a euro pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione»;

– dichiarazione veridicità elenco soci (non necessario in caso di società già iscritta);

– dichiarazione di impegno per spese in ricerca e sviluppo.

In caso di società già costituita, sarà inoltre necessario procedere a un adeguamento dello statuto sociale in conformità ai requisiti di legge previsti dall’ art.25, il cui verbale societario dovrà essere redatto per atto pubblico notarile ai fini dell’iscrizione presso il Registro delle imprese competente.

La costituzione (anche) senza notaio

L’art. 39 septies del testo di conversione del dl 77/2021 (decreto semplificazioni) ha previsto la validità e l’efficacia degli atti costitutivi e degli statuti di start-up innovative costituite con modalità telematiche senza l’intervento di un notaio.


Va ricordato che le start-up innovative potevano essere costituite (ai sensi dell’art. 1 del decreto Mise 17/2/2016) attraverso atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e quindi senza atto pubblico. La decisione del Consiglio di Stato del 29.3.2021 n. 2643 ha recentemente ritenuto non ammissibile tale possibilità costitutiva, ritenendo imprescindibile nella genesi della start-up innovativa il ricorso al notaio per la verifica dei requisiti di legge e per l’accertamento sulla validità dell’atto costitutivo. Da tale situazione poteva scaturire il rischio di nullità dell’atto costitutivo di tutte quelle società in precedenza regolarmente iscritte al Registro delle Imprese.

Il dl 77/2021 ha a tale riguardo previsto che «Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’ articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’ atto pubblico ai sensi dell’ articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’ 8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’ iscrizione nel registro delle imprese».
Pertanto, con le suddette disposizioni non sussisterà alcun dubbio di nullità per gli atti delle start-up redatti senza notaio. In pratica, i vari atti costitutivi e statuti delle società sono resi validi ed efficaci, anche retroattivamente, per espressa disposizione di legge.

Le modifiche degli atti costitutivi

Viene inoltre previsto che «Fino all’ adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’art. 2480 del codice civile».


Le modifiche dell’atto costitutivo potranno pertanto essere normalmente deliberate dall’ assemblea dei soci (art. 2479-bis c.c.), con verbale redatto da notaio ai sensi dell’art. 2436 c.c. Per tali modifiche i notai dovranno attenersi ai compensi minimi previsti dal dm 140/2021 (parametri giudiziali).


Va infine ricordato che sulla possibilità di intervento notarile su statuti di start-up nate senza notaio si era già pronunciata positivamente la prassi notarile attraverso la massima n. 197 della commissione societaria del notariato di Milano del 27/4/21 recante «Modificazione
statutaria di società viziata da una causa di nullità» (si veda ItaliaOggi del 13 maggio).

Requisiti obbligatori

Per essere considerate start-up innovative, oltre alla forma giuridica, le società devono rispettare contemporaneamente i seguenti requisiti:

– non deve essere costituita da più di 60 mesi;

– deve essere residente in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea. In tale ultimo caso la società dovrà istituire una sede produttiva o una filiale in Italia;

– non deve distribuire utili per il termine sopra indicato, e non deve avere in precedenza distribuito utili;

– a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;

– deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

– non deve essere costituita mediante un’operazione di fusione, scissione, ovvero a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Si ritiene, invece, ammissibile che la società acquisti la qualifica di start-up innovativa mediante un’operazione di trasformazione, come chiarito anche dal ministero dello sviluppo economico];

– deve essere in possesso di almeno uno degli ulteriori requisiti indicati nell’ articolo 25, secondo comma, lett. h).

Per quanto attiene il requisito temporale (sessanta mesi decorrenti dalla data di costituzione), è possibile, quindi, che la qualifica di start-up innovativa sia acquisita:

-da una società di nuova costituzione. In tal caso la qualifica sarà assunta per un periodo massimo di 60 mesi dalla data di costituzione;

-da una società già costituita. In tale ipotesi, fermo restando che la società non dovrà essere costituita da più di 60 mesi, la qualifica sarà assunta fino alla scadenza di tale periodo.
Requisiti alternativi Oltre a tutti i precedenti requisiti, la start-up innovativa deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali:

– le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del valore maggiore tra fatturato (valore totale della produzione) e costo (il n. 1, lett. h), comma 2 dell’art. 25 descrive talune le spese da annoverarsi a quelle in ricerca e sviluppo in aggiunta ai criteri dettati dai principi contabili aziendali);

2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia e all’ estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;

3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato,
purché tali privative siano riconducibili all’ oggetto sociale e all’ attività d’impresa.

Start-up innovativa a vocazione sociale L’art. 25, comma 4 del dl 179/2012 consente poi a una start-up innovativa di ottenere, su richiesta, la qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale se, in aggiunta al possesso dei requisiti sopra indicati, operi nei settori individuati dalla normativa nazionale sull’ impresa sociale (dlgs. n. 112/2017, articolo 2, comma 1, che ha abrogato il dlgs. n. 155/2006, art.2, comma 1, originariamente citato dal dl n. 179; circolare Mise 3677/C del 20 gennaio 2015).

La startup innovativa a vocazione sociale (Siavs) è una particolare categoria di start-up disciplinata dal comma 4 del citato art. 25 e operante in via esclusiva nei settori indicati all’art. 2, comma 1 dlgs n.155/2006, ossia:

– assistenza sociale;

– assistenza sanitaria;

– assistenza socio-sanitaria;

– educazione, istruzione e formazione;

– tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;

– valorizzazione del patrimonio culturale;

– turismo sociale;

– formazione universitaria e post-universitaria;

– ricerca ed erogazione di servizi culturali;

– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

– servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Come evidenzia il Mise le modalità di concessione della qualifica di Siavs non comporta attualmente benefici di legge aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le altre start-up innovative, salvo eventuali misure specifiche a livello regionale e locale (circ. 3677/C Mise del 20 gennaio 2015).
Con parere del 23 marzo 2021 il Ministero dello sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per una Siavs di ottenere l’ iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali.

Sul punto il Mise ha rilevato l’impossibilità, per un soggetto giuridico, in base all’ attuale quadro normativo, di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche con contestuale assoggettamento del medesimo ente alla normativa sull’ impresa sociale e a quella sulle Siavs.

L’eventuale successiva acquisizione della qualifica di «impresa sociale» deve pertanto avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di «start-up innovativa a vocazione sociale».

Incubatori di start-up innovative

L’art. 25, comma 5 del dl 179/2012 definisce incubatore certificato di start-up innovative una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente fiscalmente in Italia che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti: 1. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 2. dispone di attrezzature adeguate all’ attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso in banda ultra larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 3. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; 4. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; 5. ha adeguata e comprovata esperienza nell’ attività di sostegno a start-up innovative.


Il decreto Mise 22 dicembre 2016, ha dettagliato i requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start-up innovative.


Il riconoscimento del possesso dei requisiti è autocertificato dall’incubatore di start-up innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese istituita sia per le startup innovative che per gli incubatori certificati (art. 25, commi 8-13, dl 179/2012).

Contributi a fondo perduto Le imprese in fase di start-up, comprese le start-up innovative, potranno ottenere un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro per l’anno 2021.

Il decreto 10 settembre 2021 del Ministero dell’ economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021 ha sancito il riconoscimento del contributo a fondo perduto di 1.000 euro, fino a un tetto massimo di spesa di 20 milioni di euro.
In particolare, il contributo spetta ai soggetti titolari di reddito d’ impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Cciaa è iniziata nel corso del 2019.

Il contributo spetta in presenza dei seguenti requisiti: i ricavi e i compensi conseguiti nel secondo periodo d’ imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’ imposta 2019) non devono superare l’importo di euro 10.000.000; l’ ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’ anno 2020 non deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’ anno 2019, e pertanto non è stato possibile beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal decreto «Sostegni». Per avere diritto al contributo le start-up beneficiarie, comprese le start-up innovative, non devono aver ricevuto il contributo a fondo perduto del decreto n.41/2021.

Il contributo non spetta: ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021; agli enti pubblici di cui all’ art. 74 del Tuir; agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’ art. 162-bis del Tuir.

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( Articolo pubblicato su “Italia Oggi” )

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