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Rimozione delle barriere architettoniche e nuova detrazione

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La legge di Bilancio 2022 ha previsto una nuova detrazione finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche. La disposizione è autonoma sia rispetto alla disciplina del Superbonus, ma anche del Sismabonus.

Inoltre, essa si pone al di fuori della previsione di cui all’ art. 16 – bis, comma 1, lett. e) del TUIR. La tecnica legislativa utilizzata sembra poter indurre l’interprete a considerare i limiti di spesa della nuova detrazione del tutto autonomi. Ciò nel caso in cui le spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche concorrano con altri interventi come, ad esempio, le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio.


Il problema dei limiti di spesa, quando concorrono ulteriori interventi, si è già posto in passato. Ciò allorquando il legislatore ha riconosciuto il diritto a fruire della detrazione del 110 per cento relativamente alle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche quale intervento trainato dal Superbonus.


La disposizione di riferimento è costituita dall’art. 119, comma 2 del D.L. n. 34/2020. La disposizione citata individua i c.d. interventi “trainati” che possono beneficiare anch’essi della detrazione del 110 per cento. A tal fine, il legislatore ha fatto riferimento “agli interventi previsti dall’articolo 16 – bis, comma 1, lettera e) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1”.


In considerazione del riferimento di cui all’art. 16 – bis del TUIR, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione del 110 per cento spetta fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro. Inoltre, laddove sul medesimo edificio, oltre agli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, vengano eseguiti anche lavori di tipo antisismico o aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio, il limite è unico ed ammonta a 96.000 euro.


Si consideri ad esempio il caso in cui il contribuente intenda fruire del Super sisma bonus effettuando un lavoro di messa in sicurezza dell’edificio sostenendo spese pari a 80.000 euro. Anche questo intervento antisismico è in grado di trainare i lavori finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche. Se le spese riferibili a tale ultimo intervento ammontano a 30.000 euro, e l’onere complessivo è pari a 110.000 euro, la spesa detraibile non potrà comunque superare il limite complessivo di 96.000 euro. Infatti, sia gli oneri sostenuti per l’intervento antisismico, sia le spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche, sono riconducibili tra gli oneri di cui all’art. 16 – bis del TUIR.


Ora il problema si pone con riferimento alla nuova detrazione che però, diversamente dalla fattispecie illustrata, sembra poter beneficiare di una completa autonomia.


Il nuovo articolo 119 – ter, aggiunto nel corpo del D.L. n. 34/2020 dalla legge di Bilancio 2022, non fa alcun riferimento all’art. 16 – bis, comma 1, lett. e) del TUIR. Il legislatore indica la spettanza della nuova detrazione per le “spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”.


La detrazione può essere fatta valere nella misura del 75 per cento e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Anche in questo caso, la previsione è diversa rispetto al citato art. 16 – bis del TUIR secondo cui la detrazione può essere fatta valere in cinque quote annuali di pari importo.


Il nuovo art. 119 – ter prevede anche autonomi e diversi limiti di spesa. Per gli edifici unifamiliari il limite ammonta a 50.000 euro; se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite ammonta a 40.000 euro da moltiplicare per ogni unità che compone l’edificio; se l’edificio è composto da più di otto unità immobiliari, il limite di spesa da moltiplicare per le unità catastalmente distinte ammonta a 30.000 euro.


Sulla base della tecnica legislativa utilizzata sembra che, come detto, la nuova diposizione sia completamente autonoma. Sembra quindi potersi ragionevolmente ritenere che i predetti limiti non siano assorbiti da quello di 96.000 euro qualora l’intervento finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche concorra con i lavori finalizzati al recupero del patrimonio edilizio. Ad esempio, se in quest’ultimo caso il proprietario sostiene una spesa pari a 90.000 euro, e viene anche installato un ascensore all’interno di un immobile unifamiliare, sostenendo una spesa di 30.000 euro, le due detrazioni dovrebbero concorrere. Per il primo intervento dovrebbe spettare la detrazione del 50 per cento quindi il risparmio di imposta sarebbe pari a 45.000 euro, da suddividere in dieci quote annuali. Invece per l’istallazione dell’ascensore la detrazione da aggiungere sarebbe pari a 22.500 euro, da suddividere in cinque quote annuali di pari importo.

( Articolo di Nicola Forte pubblicato su “Fiscal Focus” )

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