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Credito d’imposta industria 4.0: necessario il DURC con regolarità contributiva

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L’incentivo è precluso anche alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive La Legge di bilancio 2021 ha ridefinito ed esteso il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (istituito dall’articolo 1, commi 185 e ss. della Legge n. 160/2019), tra cui quelli rientranti nel “Piano Industria 4.0”, con l’obiettivo di rilanciare il ciclo degli investimenti inevitabilmente penalizzato dallo stato di emergenza legato al COVID-19.

Al contempo, sono state introdotte alcune condizioni fondamentali in cui i soggetti beneficiari devono trovarsi per poter beneficiare del contributo.

L’agevolazione in esame, rappresenta un’opportunità importante per tutte le imprese che, nonostante questo periodo di crisi, potrebbero comunque avviare un processo di transizione tecnologica ed essere supportati da un rilevante incentivo. Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, infatti, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, possono beneficiare di un contributo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24 e determinato in relazione alla tipologia di beni che caratterizzano l’investimento.

Con l’intervento dell’articolo 1, commi 1051- 1063 e 1065, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), il credito d’imposta rientrante nel programma “Transizione 4.0” è stato esteso a tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, eseguiti dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 se, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Beni ammessi all’agevolazione e utilizzo del credito

 L’agevolazione in commento spetta per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa.

Nello specifico, vi rientrano i beni ordinari, i beni materiali e immateriali “Industria 4.0”. Sono, invece, esclusi:

– i veicoli e altri mezzi di trasporto, siano essi utilizzati per l’esercizio esclusivo dell’impresa o ad uso promiscuo;

– i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5 per cento;

– fabbricati e costruzioni;

– beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge di stabilità 2016 (ad esempio, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario, gli aerei completi di equipaggiamento);

– i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti è determinato applicando le aliquote stabilite per ciascuna categoria di beni (ordinari materiali e immateriali e 4.0) e nel rispetto dei relativi limiti dimensionali riguardanti l’ammontare dell’investimento eseguito. Lo stesso è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione degli investimenti in beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Tuttavia, il dettato normativo evidenzia che, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che effettuano gli investimenti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali “ordinari”, ossia diversi da quelli rientranti in Industria 4.0, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Regolarità contributiva ed esclusioni

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è, comunque, subordinata a due condizioni fondamentali:

– il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;

– il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Pertanto, le imprese, prima di utilizzare in compensazione il credito d’imposta, dovranno controllare la regolarità del DURC, ossia il documento attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le aziende tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili, rilasciato in modalità telematica e con validità dell’esito positivo per 120 giorni. A tal fine, occorre ricordare che, qualora le imprese abbiano aderito alla definizione agevolata (prima rottamazione, rottamazione-bis e rottamazione-ter), poiché la stessa si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione, ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica (Circolare INPS n. 80/2017 e Messaggio INPS n. 4844/2018).

A norma del comma 1052 della Legge di bilancio 2021, inoltre, sono escluse dal contributo le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001, ossia:

– l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

– la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

– il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

– l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

– il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Non possono, altresì, beneficiare del credito d’imposta in commento le imprese in stato di crisi e, più precisamente, quelle in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.Fine modulo

( Articolo di Caudio Iozzo pubblicato sdu “Fiscal Focus” )

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