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Dividendi e utili percepiti da persone fisiche e società di persone: come tassarli

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In presenza di utili, le società possono decidere di distribuirli ovvero di allocarli a riserve del patrimonio netto, ma, in ogni caso, è necessario porre in essere una serie di adempimenti. Le società di capitali, per esempio, devono redigere un verbale di assemblea dei soci che approvano la proposta degli amministratori circa la distribuzione dei dividendi.


Dal punto di vista fiscale, invece, occorre distinguere il reddito prodotto dalla partecipazione in una società di persone rispetto a quello attinente alla partecipazione in una società di capitali. Nei fatti, quindi, questa distinzione comporta un diverso trattamento fiscale. Si pone l’attenzione sulla tassazione dei dividendi, distribuiti da una società di capitale residente, percepiti da persone fisiche imprenditori, società di persone e persone fisiche non imprenditori.


Va subito premesso che la legge n. 205/2017, ossia la Legge di Bilancio 2018, ha modificato il regime di tassazione, assoggettando i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.


La richiamata legge ha, infatti, modificato talune disposizioni dell’articolo 47 del TUIR, che individua le modalità di tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES e dei proventi assimilati, e dell’articolo 27 del DPR n. 600 del 1973, in materia di ritenute sui dividendi. In più, la modifica all’aliquota IRES, passata dal 27,5% al 24%, ha comportato un aumento della percentuale di concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo del contribuente, per garantire un prelievo aggiuntivo IRPEF tale da mantenere invariato il livello complessivo di tassazione società/socio.

Ne è derivato che, il DM 26 maggio 2017, ha rideterminato le percentuali di concorso al reddito complessivo di dividendi e delle plusvalenze per i soggetti non imprenditori e per gli imprenditori soggetti a IRPEF.

Dividendi percepiti da società di persone e imprenditori individuali

I dividendi distribuiti da una società di capitali partecipano al reddito nel modo seguente:

  1. se la partecipazione è qualificata, dal 2008 il provento è imponibile nella misura del 49,72% e confluisce nel reddito complessivo come redditi di capitale. Non si applica la ritenuta;
  2. se la partecipazione è qualificata, prima del 2008 il provento è imponibile nella misura del 40% e confluisce nel reddito complessivo come redditi di capitale. Non si applica la ritenuta;
  3. se la partecipazione è qualificata, dal 1° gennaio 2017, il provento è imponibile nella misura pari al 58,14% con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.


Dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori

Come anticipato, l’articolo 1, comma 1003, della legge n. 205/2017, ha modificato l’articolo 27 del DPR n. 600/1973, per cui sono assoggettati alla ritenuta del 26% a titolo d’imposta gli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi (di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), TUIR) , non relativi all’impresa.


Le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018.

Periodo transitorio

Il comma 1006, del citato articolo 1, per non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate, al di fuori del regime d’impresa, in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, prevede che, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata tra il 1° gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017.


Essi, pertanto, conservano il precedente regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.


Dal 2023, tutte le riserve rimaste in “pancia” della società, rientreranno in un’unica categoria, e la loro distribuzione sarà assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.



In merito al periodo transitorio, è bene ricordare quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019, a mezzo della quale è stato precisato che, per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.


Inoltre, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione, l’Agenzia ritiene che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.


Al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio, è necessario che la società emittente tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti:

  • fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.


A tal fine, la società deve compilare il “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali.

( Articolo di Francesco Barone pubblicato su “Fiscal Focus” )

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