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Nuovo round al bonus pubblicità Ecco come procedere in bilancio

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Il regime derogatorio introdotto nel 2020 è stato esteso dal Sostegni bis al 2021 e al 2022.



Per il bonus pubblicità nuova chance dal Sostegni-bis. Con la conversione in legge del dl n.73/2021, infatti, il «regime derogatorio» del bonus pubblicità, introdotto nel 2020, viene esteso anche agli anni 2021 e 2022 con la possibilità di fruirne anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per il biennio 2021-2022, quindi, il credito d’imposta è calcolato, sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per quelli sulle emittenti radio-televisive, nella misura «unica» del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non più sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’ anno precedente (per gli anni 2020, 2021 e 2022 viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’ accesso all’ agevolazione).

Possono, così, accedere al beneficio anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’ anno precedente, i soggetti che nell’ anno precedente non hanno effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’ anno 2021.

Sul piano soggettivo, il credito d’imposta resta ancorato al passato: ne possono fruire i titolari di reddito d’ impresa o di lavoro autonomo (indipendentemente da natura giuridica, dimensioni e regime contabile) nonché gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

Per quanto concerne, invece, gli aspetti contabili occorre fare le dovute distinzioni.

( Articolo di Giovanni Valcareggi e Raffaele Pellino pubblicato su “Italia Oggi”)

In primo luogo, nel ricordare che l’eliminazione, per effetto del dlgs 139/2015, dei costi di pubblicità dalla voce dello stato patrimoniale B.I2 del conto economico ha fatto venir meno la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità, si osserva che le spese correlate al tax credit sono da contabilizzare quali costi di periodo da esporre nella voce B.7 del conto economico.

Diversamente, il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle suddette spese è configurabile quale contributo «in conto esercizio» da imputare alla voce A.5 del conto economico.

Rientrano, infatti, tra i contributi in conto esercizio quelli erogati, sia in base alla legge che a disposizioni contrattuali, che hanno natura di «integrazione» dei ricavi dell’ attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri (Oic 12, paragrafo 56).

In particolare, secondo l’Oic, detti contributi sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’ esercizio al quale essi sono riferiti.

Il momento di rilevazione in contabilità di tale contributo, quindi, dovrà coincidere con il momento in cui esiste una ragionevole «certezza» che le condizioni previste per l’agevolazione siano soddisfatte e che il contributo sia stato erogato. Conseguentemente, i contributi corrisposti a fronte di ricavi o costi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie devono essere classificati nella voce A.5 del Conto economico con «separata» indicazione in apposita sottovoce. Si ricorda che la voce A.5 del conto economico comprende anche la quota, di competenza dell’esercizio, dei contributi commisurati al costo delle immobilizzazioni che vengono differite attraverso l’iscrizione di un risconto passivo. Sul piano fiscale, le spese per gli investimenti in esame si considerano sostenute secondo le regole generali della competenza. Pertanto, i costi relativi alle prestazioni di servizio sono di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento. Resta fermo che il credito d’ imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 (a tal fine si utilizza il codice tributo «6900» – risoluzione 41/E/2019), esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi), ed è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Articolo di Giovanni Valcareggi e Raffaele Pellino pubblicato su “Italia Oggi” 

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