L’asseverazione leggera carica il visto di conformità
L’introduzione dell’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione alle detrazioni diverse dal Superbonus, in ogni caso di trasferimento a terzi, costituisce una novità assoluta nel panorama della cessione del credito.
L’obbligo, introdotto con il comma 1-ter dell’articolo 121 del DL Rilancio, impone al soggetto chiamato ad apporre il visto di conformità l’acquisizione preliminare dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, documento redatto a cura di un tecnico abilitato secondo le disposizioni del comma 13-bis dell’articolo 119. Tutto apparentemente in linea con le precedenti disposizioni in materia di Superbonus.
È solo apparenza. Benché la novella legislativa chiami in causa il comma 13-bis, tale rinvio non è assoluto. L’attestazione in commento non è soggetta a particolari regole formali. In assenza di un modello di asseverazione normativamente previsto, come avviene invece in materia di Superbonus per le asseverazioni di cui al precedente comma 13, la dichiarazione avente ad oggetto la congruità delle spese sostenute può essere rilasciata in carta semplice, senza troppi fronzoli, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Non sarebbe potuto essere diversamente. La tecnica legislativa utilizzata, ovvero quella di rinviare alle disposizioni di cui al comma 13-bis, deve essere letta nel senso che il tecnico abilitato, nell’attestare quanto gli viene richiesto, deve fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari indicati al comma 13, nonchè in via residuale ai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Ne consegue che per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, quindi rilevanti ai fini Ecobonus, si debba fare riferimento al DM 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, e ai criteri residuali individuati dal predetto comma 13-bis dell’articolo 119 del Decreto rilancio, per quelli con data di inizio lavori antecedente. Per tutte le altre tipologie di intervento, diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, si devono utilizzare i dati necessariamente residuali. Aspetti confermati integralmente dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare 16/E del 2021.
L’asseverazione della congruità delle spese sostenute, a differenza delle attestazioni richieste per il Superbonus, prescinde anche dall’effettiva realizzazione dell’intervento. Secondo le parole spese dall’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che la specifica normativa non richiede alcun adempimento in tal senso, essa può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori. L’andamento dei lavori non rappresenta un reale problema del tecnico asseveratore.
Su tale ultimo aspetto l’Agenzia conferma quanto essa aveva affermato nella risposta non resa pubblica della Direzione Liguria in merito all’interpello n. 903-531/2021. Secondo L’Amministrazionme il recupero dei costi complessivamente sostenuti nel 2021 in relazioni agli interventi già avviati, ancorché non ultimati entro il termine dell’esercizio, a patto che sia avvenuto il pagamento da parte del beneficiario della quota del 10 per cento rimasta a proprio carico entro il 31 dicembre 2021, conferisce automaticamente la possibilità di trasferire il credito corrispondente, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti, quale spesa del 2021. Principio ribadito nella Circolare 16/E del 2021 nell’ambito della quale l’Agenzia delle Entrate esplicita che il sostenimento di una spesa trova la sua giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori. Per questo motivo la nuova attestazione della congruità della spesa, totalmente scissa dallo stato di avanzamento dei lavori, non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.
Sul punto è necessario essere chiari. Quello dell’avvio dei lavori non rappresenta un problema del tecnico abilitato impegnato nell’asseverazione. L’asseverazione in commento si presenta come una mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la quale deve contenere esclusivamente la dichiarazione che la spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati, se presenti, rispetti i limiti fissati dai prezzari indicati in precedenza. Per l’asseveratore si tratta di un esercizio essenzialmente teorico.
Discorso diverso per il soggetto chiamato ad apporre il visto di conformità. L’accertamento dell’avvio dei lavori, infatti, diventa una sua diretta preoccupazione. Tale soggetto non dovrà verificare semplicemente che le spese asseverate corrispondano a quelle sostenute in ragione dei documenti di spesa, ma che l’intervento oggetto di visto sia stato formalmente avviato, acquisendo le dichiarazioni di inizio attività notificate all’ente comunale e, nei casi previsti, all’autorità sanitaria competente.
( Articolo di Paolo Iaccarino pubblicato su “Fiscal Focus” )
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